Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali
Con il regolamento, tutte le fasi degli appalti di servizi e forniture hanno una nuova normativa
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto_La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto
Mentre, sotto soglia, l’attestazione di regolare esecuzione deve essere emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione
Di Sonia Lazzini
Non di potrà quindi più parlare di <<collaudo provvisorio>>
Ma di
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’
Al posto del certificato di regolare esecuzione
Ora vi è l’ ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
E al posto del certificato di fine lavori
Ora vi è il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Di conseguenza, dovranno essere rivisti gli stampati di polizza
L’ Attestazione di regolare esecuzione, a discrezionalità della Stazione appaltante potrà essere rilasciata per per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Deve essere emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva
Si legga la norma
Art. 324. Provvedimenti successivi alla verifica di conformità
1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2.
TITOLO IV – VERIFICA DI CONFORMITA’
Art. 312. Oggetto delle attività di verifica di conformità
1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo.
2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 322, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente titolo, le stazioni appaltanti effettuano le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.
5. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.
Art. 313. Termini delle attività di verifica di conformità
1. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.
2. E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione:
a) nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
3. In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.
Art. 314. Incarico di verifica della conformità
1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Ove il responsabile del procedimento accerti che le prestazioni rientrino tra quelle di cui all’articolo 300, comma 2, lettera b), la stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:
a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l’esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell’esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell’intervento da verificare;
e) a soggetti che hanno espletato le attività di verifica di cui all’articolo 280, comma 2.
4. Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico delle stazioni appaltanti.
5. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applica l’articolo 220.
6. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformità possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe della categoria dell’ordine professionale di appartenenza. In caso di commissione di collaudo in cui, in relazione alla particolarità della prestazione, siano presenti soggetti appartenenti a ordini professionali differenti, la tariffa di riferimento del compenso è calcolata con riferimento alla tariffa della categoria dell’ordine professionale di appartenenza corrispondente alla prestazione prevalente del contratto.
Art. 315. Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità
1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all’articolo 307, comma 2;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.
2. E’ facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell’esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l’espletamento dell’incarico.
Art. 316. Estensione della verifica di conformità
1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.
2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
Art. 317. Verifica di conformità in corso di esecuzione
1. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
2. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione.
Art. 318. Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi
1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire.
2. Il direttore dell’esecuzione ha l’obbligo di presenziare al controllo definitivo.
Art. 319. Processo verbale
1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
2. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Art. 320. Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità
1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
2. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Art. 321. Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l’esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell’esecuzione.
2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
Art. 322. Certificato di verifica di conformità
1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità.
2. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Art. 323. Contestazioni formulate dall’esecutore sul certificato di verifica di conformità
1. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
2. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità.
Art. 324. Provvedimenti successivi alla verifica di conformità
1. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Art. 325. Attestazione di regolare esecuzione
1. Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 28, comma 1, lettere a) e b), del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
2. L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 324.
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