La domanda del risarcimento in forma specifica, ovvero del subentro contrattuale non può essere accolta
In conseguenza di ciò la domanda di risarcimento va accolta limitatamente alla perdita di chance per l’esclusione dalla gara, esclusione il cui annullamento non ha avuto esecuzione specifica, esecuzione che doveva derivare dalla necessaria ripetizione della gara.
Quindi, quanto al pregiudizio per la perdita di chance legata all’impossibilità di aggiudicarsi il contratto e di far valere nelle future contrattazioni il requisito economico legato all’esecuzione del servizio, può nella specie stabilirsi in via equitativa la liquidazione di tale voce nella misura del 2% del prezzo offerto dall’appellante in sede di domanda di partecipazione
Passaggio tratto dalla decisione numero 3066 del 25 maggio 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
Il Collegio deve rilevare che alla data di oggi il rapporto contrattuale scaturito dalla procedura di gara oggetto della controversia è ormai esaurito e che, giusta memoria depositata dall’appellante in vista dell’odierna udienza, dopo un rinnovo per un breve periodo disposto a trattativa privata a favore del Gruppo I Controinteressata, il Comune di Termoli ha indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione per ulteriori 18 mesi a decorrere dal 31 marzo u.s.; di tale ultima gara nulla dice l’appellante in ordine all’individuazione dei partecipanti o ad eventuali esiti.
L’avvenuto e ormai datato esaurimento del rapporto contrattuale e la mancata produzione probatoria da parte della Ricorrente in ordine alla possibilità di ottenere al tempo l’aggiudicazione della gara impugnata impedisce al Collegio di accogliere la domanda di risarcimento in forma specifica, disponendo il subentro dell’appellante del contratto affidato a I Controinteressata.
In conseguenza di ciò la domanda di risarcimento va accolta limitatamente alla perdita di chance per l’esclusione dalla gara, esclusione il cui annullamento non ha avuto esecuzione specifica, esecuzione che doveva derivare dalla necessaria ripetizione della gara.
Quindi, quanto al pregiudizio per la perdita di chance legata all’impossibilità di aggiudicarsi il contratto e di far valere nelle future contrattazioni il requisito economico legato all’esecuzione del servizio, può nella specie stabilirsi in via equitativa la liquidazione di tale voce nella misura del 2% del prezzo offerto dall’appellante in sede di domanda di partecipazione oltre agli accessori di legge fino all’effettivo soddisfo, stante anche l’assenza di elementi probatori prodotti sul punto dalla Ricorrente.
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto anche nella parte relativa alla domanda di risarcimento del danno, limitatamente a quanto indicato in motivazione.
Nessun commento:
Posta un commento