venerdì 29 giugno 2012

la richiesta del risarcimento del danno va respinta a causa del mancato assolvimento della cd. pregiudiziale amministrativa

Nella considerazione che il ricorso vada rigettato, non può neppure essere accolta la domanda risarcitoria, enunciata per le seguenti poste: danno emergente, pari ai costi sopportati per la partecipazione alla procedura di gara e pari ad Euro 3.000,00 con riserva di ulteriore specificazione e documentazione in corso di causa o da disporsi in via equitativa; lucro cessante comprensivo del (i) mancato utile, nella misura del 10% dell’importo a base di gara; (ii) danno curricolare, nella misura del 5% dell’importo a base di gara alla luce dell’importanza curricolare della commessa; e (iii) danno all’immagine professionale dell’impresa, da determinarsi in via equitativa.

La domanda va respinta a causa del mancato assolvimento della cd. pregiudiziale amministrativa, che rende impraticabile per il giudicante la verifica della sussistenza o meno degli altri elementi del danno e cioè l’elemento soggettivo ed il nesso di causa, secondo la cospicua giurisprudenza sulla materia.(tra le tante: TAR Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2012, n. 109, TAR Campania, Napoli, sezione VI, 5 marzo 2012, n. 1097, TAR Marche, 28 ottobre 2011, n. 813).


Tratto dalla sentenza numero 5833 del 26 giugno 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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