venerdì 7 dicembre 2012

solo la carenza di uno dei requisiti generali e speciali è causa di esclusione

solo la carenza di uno dei requisiti generali e speciali previsti dal codice dei contratti pubblici è causa di esclusione, risultando nulla qualsiasi eventuale ulteriore prescrizione meramente compilativa prevista nel bando di gara

il comma 1 bis dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 - aggiunto dall’art.4, comma 2, lett.d) del dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con mod. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106 - ha normativizzato il principio di tipizzazione delle cause di esclusione, applicabile ratione temporis alla vicenda di causa,

rappresentando la codificazione di quanto già acquisito nella giurisprudenza amministrativa: la norma restringe ora le ipotesi di esclusione previste dal bando di gara, sanzionandole con la nullità, ove non siano coerenti con quelle indicate nella prima parte della norma relative al mancato adempimento delle prescrizioni previste dal codice o dal regolamento o da altre disposizioni di legge vigenti, o che violino il principio di segretezza delle offerte.
In conclusione, solo la carenza di uno dei requisiti generali e speciali previsti dal codice dei contratti pubblici è causa di esclusione, risultando nulla qualsiasi eventuale ulteriore prescrizione meramente compilativa prevista nel bando di gara.
Peraltro, le stesse giustificazioni preventive, alle quali si riferiva la sanzione dell'esclusione, originariamente previste dall'art. 87 del d. lgs. n. 163 del 2006, non devono più essere più richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo – solo in via eventuale – nella fase successiva dell’anomalia, se e in quanto l’offerta ne risulti sospetta, occorrendo,quindi, un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità (cfr. Autorità V.L.P., parere di precontenzioso n. 178 del 20.10.2010).
Da qui, l’applicazione, al caso di specie, del consolidato principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione, non integrabili con interpretazioni estensive o analogiche volte a dare concretezza a clausole ambigue, incerte o con significati assertivamente impliciti (cfr., fra le tante, Cons.Stato, sez. V, 19 settembre 2011, n.5279; idem, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 922; idem, sez. V, 21 maggio 2010, n.3213; idem,sez. VI, 21 maggio 2009, n.3146), non risultando conferente il richiamo operato dall’Amministrazione comunale a quella parte della giurisprudenza, ormai superata, che ha riconosciuto legittima la “prassi amministrativa” di richiedere la presentazione delle giustificazioni già a corredo dell’offerta.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 7812 del  17 settembre  2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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