venerdì 7 dicembre 2012

è legittima causa di esclusione non presentare una delle due referenze bancarie richieste

Alla luce del principio della tassatività delle cause di esclusione, appare legittimo non accettare un’offerta priva di una delle due referenze bancarie richieste


Premesso che parte ricorrente impugna l’esclusione dalla gara di cui in epigrafe per non avere prodotto una delle due referenze bancarie, richieste dal bando a pena di esclusione (cfr. il par. III.2);
Considerato che siffatta previsione non appare illegittima, in quanto coerente con il contenuto degli artt. 41 e 46, comma 1-bis del Codice degli appalti;
Rilevato, altresì, che la ricorrente, pur in assenza di specifica prescrizione al riguardo nella normativa di gara, ben avrebbe potuto rappresentare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (che, sul punto, integra la lex specialis) l’esistenza di ragioni giustificative dell’impossibilità di produrre tutte le referenze richieste, indicando specificamente la documentazione alternativa prodotta, da sottoporre alle pertinenti valutazioni dell’amministrazione;
Considerato ancora, quanto alla mancata richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante, che il rimedio della regolarizzazione documentale di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006, non si applica al caso in cui l’impresa concorrente abbia integralmente omesso di presentare la documentazione la cui produzione è richiesta a pena di esclusione; solo qualora la documentazione prodotta da un concorrente ad una pubblica gara sia presente, ma carente di taluni elementi formali, di guisa che sussista un indizio del possesso del requisito richiesto, l’amministrazione non può pronunciare l’esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, costituendo siffatta attività acquisitiva un ordinario “modus procedendi”, ispirato all’esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma. In sostanza, solo quando il documento è già stato presentato in sede di gara, anche se parzialmente, deve ritenersi consentita la sua regolarizzazione se la violazione è squisitamente formale e il rimedio in concreto, non altera la “par condicio” tra i concorrenti;
Considerato che, nel caso in esame - in cui la dichiarazione della seconda banca attestante la capacità economica e la solvibilità della ricorrente non era stata presentata - l’amministrazione non avrebbe potuto fare ricorso all’istituto dell’integrazione documentale;

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 9310 del  13 novembre  2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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