lunedì 18 marzo 2013

danno erariale da mancata escussione di una polizza fideiussoria posta a garanzia del contratto di locazione

Tuttavia, all'inadempienza della cooperativa (la quale avrebbe dovuto versare il pagamento di rate doppie mensili dal 1/6/2002 “ in modo da mettersi in regola con i pagamenti a far data dall’1.12.2002”) non seguiva l'escussione della garanzia la quale veniva a scadere, come risulta dalla polizza agli atti, in data 30/11/2002

Quanto al danno da mancato introito del deposito cauzionale pari ad euro 1.316,96, il Collegio rileva che, effettivamente, la Sezione territoriale non si è pronunciata al riguardo.

Va, sul punto, considerato, altresì, che sono privi di giuridico fondamento gli assunti degli appellati secondo cui a) “la somma eventualmente corrisposta dal conduttore a titolo di deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali, copre esclusivamente specifici danni subìti dal bene immobile e non può mai essere computata in conto canoni” e che b) “dalla stessa prospettazione della Procura si poteva desumere che il bene locato non aveva riportato alcun danno suscettibile di essere ristorato mediante trattenimento del predetto deposito”.

Dal bando di gara (delibera GC. n. 156 del 12/7/2001) per l'affitto dei locali del campeggio in località Peschiera nonché delle strutture adiacenti destinate ai servizi locali, risulta che l’aggiudicatario avrebbe dovuto provvedere, nel termine perentorio di 30 giorni dall'inizio del contratto di affitto e senza ulteriore avviso dell'Amministrazione: "a) alla formale stipulazione del contratto di locazione; b) alla costituzione di una garanzia fideiussorie in misura pari al 10% dell'importo di un anno di affitto (…)”.

Emerge, altresì, che con delibera n. 235 del 23 novembre 2001 la Giunta del Comune di Bassiano, nell'approvare il verbale di gara e nel procedere all’affitto del campeggio, ribadiva la necessità che la cooperativa prestasse, a garanzia dell'importo di locazione per il primo anno, cauzione fideiussoria da restituirsi una volta versate le mensilità arretrate.

Il tecnico comunale, con note del 2-8-2001 e del 26-11-2001, informava la Cooperativa che “ la cauzione definitiva potrà essere costituita:-in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale;

 ovvero:--mediante fideiussione o polizza assicurativa (art. 6 L 10/12/1981, n. 741, art. 1 L 10 6.1982, n. 348)”.

A sua volta, l'art. 8 del contratto, sottoscritto in data 30/11/2001 dal Comune, nella persona del tecnico comunale geom. Venditti (intervenuto in qualità di responsabile dell'area tecnica) e la cooperativa, prevedeva che “le inadempienze da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel presente contratto ed in particolare il mancato o ritardato pagamento di due rate mensili di affitto, produrrà la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione”.

La polizza fideiussoria posta a garanzia del contratto di locazione, veniva stipulata, quindi, in data 29/11/2001 con la Società italiana cauzioni a decorrere dal 30/11/2001.

Tuttavia, all'inadempienza della cooperativa (la quale avrebbe dovuto versare il pagamento di rate doppie mensili dal 1/6/2002 “ in modo da mettersi in regola con i pagamenti a far data dall’1.12.2002”) non seguiva l'escussione della garanzia la quale veniva a scadere, come risulta dalla polizza agli atti, in data 30/11/2002.

La messa in mora relativa il mancato pagamento dei canoni di locazione (avvenuta per la prima volta con nota n. 572 del 24/2/2003), a firma del tecnico comunale, interveniva dunque quando ormai non era più possibile per l'Amministrazione attivare la garanzia; veniva, quindi, meno il diritto dell’ente locale ad incamerare la somma indicata, come autonoma voce di danno, dalla Procura con l'atto introduttivo.

Ciò determina il Collegio ad affermare il prodursi di un danno al Comune, corrispondente ad euro 1316,96, a cui vanno riconosciuti, diversamente dalle somme per canoni non versati, i caratteri dell'attualità e della certezza.

Si ritiene, tuttavia, ad integrazione della sentenza di primo grado, che il danno in questione non sia addebitabile agli amministratori evocati in giudizio dall'organo inquirente in quanto, dalla documentazione di causa, si evince che la gestione del rapporto contrattuale con la cooperativa veniva esercitata, in concreto, dall’Ufficio tecnico comunale; era, infatti, il responsabile di tale Ufficio a stipulare il contratto di locazione in nome del Comune, invitare la cooperativa a prestare la cauzione e a trovarsi, a differenza degli amministratori, nelle condizioni di poter avere tempestiva cognizione dell'effettivo pagamento del canone e di dover attivare ed escutere, una volta accertato l’inadempimento, la garanzia prima della sua scadenza.

Per i motivi finora esposti, dunque, la sentenza impugnata dev’essere confermata.

a cura di Sonia Lazzini

decisione n. 369 del 21 maggio 2012pronunciata dalla   Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale d’Appello

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