venerdì 14 dicembre 2012

e' legittimo presentare l’istanza di estensione territoriale della licenza prefettizia



le affermazioni con le quali Controinteressata S.p.a. ha corredato la propria produzione documentale circoscritta alla sola istanza di estensione territoriale della licenza non costituivano una mera opinione personale, ma trovavano riscontro in decisioni della Corte di giustizia UE (cfr. sez. II, sent. 13 dicembre 2007, C-465) alle quali questo Consesso risulta essersi anche adeguato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2011, nr. 1315).
Così stando le cose, un ipotetico accoglimento della lettura più rigorosa della lex specialis, con la conseguente esclusione di Controinteressata S.p.a. dalla gara, avrebbe esposto la stazione appaltante al rischio, o forse alla quasi certezza, di reazioni giudiziali da parte del concorrente (le quali, per quanto si è detto, sarebbero state non prive di fondatezza per svariati profili).


Quanto infine alla difformità tra la documentazione cui l’istante ha avuto accesso nell’immediatezza dell’aggiudicazione e quella, più completa, versata in giudizio da Sogin S.p.a., è di tutta evidenza che questa dipende non già da un’arbitraria “riapertura” dei termini per la produzione di documentazione e favore dell’aggiudicataria, ma semplicemente dalla circostanza che medio tempore si era proceduto alla verifica dei requisiti da questa dichiarati per l’ammissione alla gara, ed in tale circostanza la stazione appaltante aveva avuto modo di acquisire nella sua interezza l’istanza di estensione territoriale della licenza prefettizia, della quale inizialmente disponeva solo per estratto.

Ed invero, va in primo luogo richiamato il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito, prevalgono le disposizioni del primo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2011, nr. 4981; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, nr. 4278).
Tale principio va inteso non solo nel senso dell’impossibilità che la lettera possa derogare alle previsioni del bando, che costituisce la lex specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell’impossibilità – specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle previsioni di esclusione - che attraverso la lettera d’invito possano essere introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle contenute nel bando.
Già queste considerazioni sarebbero sufficienti a far ritenere corretto l’operato della stazione appaltante, la quale non ha reputato preclusivo dall’ammissione alla gara il mancato possesso di licenza prefettizia già valida per l’ambito territoriale oggetto di affidamento; ma vi è poi da tener conto anche del chiaro avviso negativo espresso sul punto dalle istituzioni comunitarie.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 6026 del  28 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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