le affermazioni con le quali Controinteressata S.p.a. ha corredato la
propria produzione documentale circoscritta alla sola istanza di estensione
territoriale della licenza non costituivano una mera opinione personale, ma
trovavano riscontro in decisioni della Corte di giustizia UE (cfr. sez. II, sent.
13 dicembre 2007, C-465) alle quali questo Consesso risulta essersi anche
adeguato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2011, nr. 1315).
Così stando le cose, un ipotetico accoglimento della lettura più rigorosa
della lex specialis, con la conseguente esclusione di Controinteressata S.p.a.
dalla gara, avrebbe esposto la stazione appaltante al rischio, o forse alla
quasi certezza, di reazioni giudiziali da parte del concorrente (le quali, per
quanto si è detto, sarebbero state non prive di fondatezza per svariati
profili).
Quanto infine alla difformità tra la documentazione cui l’istante ha avuto
accesso nell’immediatezza dell’aggiudicazione e quella, più completa, versata
in giudizio da Sogin S.p.a., è di tutta evidenza che questa dipende non già da
un’arbitraria “riapertura” dei termini per la produzione di documentazione e
favore dell’aggiudicataria, ma semplicemente dalla circostanza che medio
tempore si era proceduto alla verifica dei requisiti da questa dichiarati per
l’ammissione alla gara, ed in tale circostanza la stazione appaltante aveva
avuto modo di acquisire nella sua interezza l’istanza di estensione
territoriale della licenza prefettizia, della quale inizialmente disponeva solo
per estratto.
Ed invero, va in primo luogo richiamato il noto indirizzo giurisprudenziale
secondo cui, in caso di contrasto tra bando di gara e lettera d’invito,
prevalgono le disposizioni del primo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre
2011, nr. 4981; Cons. Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, nr. 4278).
Tale principio va inteso non solo nel senso dell’impossibilità che la
lettera possa derogare alle previsioni del bando, che costituisce la lex
specialis della procedura selettiva, ma anche nel senso dell’impossibilità –
specie in un sistema dominato dalla tassatività ed eccezionalità delle
previsioni di esclusione - che attraverso la lettera d’invito possano essere
introdotte ipotesi di esclusione ulteriori o più rigorose rispetto a quelle
contenute nel bando.
Già queste considerazioni sarebbero sufficienti a far ritenere corretto
l’operato della stazione appaltante, la quale non ha reputato preclusivo
dall’ammissione alla gara il mancato possesso di licenza prefettizia già valida
per l’ambito territoriale oggetto di affidamento; ma vi è poi da tener conto
anche del chiaro avviso negativo espresso sul punto dalle istituzioni
comunitarie.
a cura di Sonia Lazzini
Nessun commento:
Posta un commento