martedì 18 dicembre 2012

avvalimento locale non consentito ed inutile senza messa a disposizione intera organizzazione

Va rilevato che la finalità dell'avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, che è volta in ogni sua parte a far sì che la massima concorrenza sia anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli appalti.

Pertanto l’espletamento di un servizio in avvalimento come quello di specie, che necessita, per la sua esecuzione operativa, della titolarità di autorizzazione sanitaria, non è consentito da parte di soggetti che di essa siano privi.
Poiché nel centro di cottura de quo poteva lavorare solo il soggetto autorizzato sulla base della normativa alimentare, cioè la Alfa s.n.c., era questa che avrebbe dovuto mettere a disposizione oltre che i locali anche il personale.

Comunque anche l’operatore che avrebbe utilizzato il centro cottura in caso di emergenza, cioè la Controinteressata s.r.l (che ha dichiarato che la preparazione dei pasti sarebbe stata effettuata presso il centro di cottura di emergenza con proprio personale), avrebbe dovuto essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria per svolgere la attività di preparazione dei pasti in quello specifico luogo. Il mancato possesso di essa da parte della Controinteressata s.r.l comportava che l’avvalimento riguardava il solo locale (senza la relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di preparazione dei cibi e senza il personale, i macchinari e la struttura operativa) ed era inutile ai fini della partecipazione alla gara; infatti era l’ausiliaria che avrebbe dovuto assumere la obbligazione di mettere a disposizione tutta la complessa organizzazione idonea a consentire la corretta esecuzione del servizio di cottura di emergenza dei pasti, di cui è parte imprescindibile il personale, altrimenti si sarebbe in presenza dell’istituto della locazione atipica.
Quindi l’avvalimento in questione non era consentito, perché la Controinteressata aveva dichiarato, in violazione dei principi sull’avvalimento, che avrebbe effettuato la preparazione pasti in caso di emergenza con proprio personale, mentre avrebbe dovuto essere la Alfa a mettere a disposizione anche il proprio personale, essendo quello della Controinteressata s.r.l. privo di detta autorizzazione sanitaria a lavorare nei locali della Alfa s.n.c..
Né può assumere rilevanza la circostanza che dalla disciplina di gara non emergeva alcuna previsione che imponesse l’intestazione dell’autorizzazione sanitaria in capo all’impresa partecipante alla selezione, essendo le disposizioni di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 163/2006 eterointegrative.


a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisone  numero 6233 del  5 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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