Considerato, infatti, che il disciplinare di gara richiedeva, al n. 2, pag. 12, di dichiarare tutti i provvedimenti di condanna riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza;
Considerato, quindi, che la legge di gara era evidente nell’escludere esplicitamente i soli casi di estinzione “dichiarata dal giudice dell’esecuzione”, circostanza questa non avvenuta in relazione al reato di cui alla sentenza di condanna omessa, per cui non possono rilevare le diffuse argomentazioni dei ricorrenti in ordine all’effetto estintivo sostanziale del mero decorso del quinquiennio previsto dall’art. 445 c.p.p.;
Considerato che comunque l’estinzione del reato in tali casi, pur se ne sussistono i presupposti, non è automatica ma richiede una pronuncia dichiarativa del giudice penale in assenza della quale è onere della parte che partecipa a pubbliche gare dichiarare la condanna pronunciata (Cons. Stato, Sez. VI, 12.4.2011, n. 2257);
Considerato, quindi, che a fronte della suddetta chiara e inequivocabile disposizione della legge di gara non può invocarsi la buona fede del dichiarante, legato professionalmente ad impresa operante nel settore e non chiamato dalla legge di gara a preventive valutazioni sostanziali sulla natura del reato, sulle tipologia della sentenza di condanna e sulla efficacia sostanziale del trascorrere del tempo pur in assenza di interventi del giudice dell’esecuzione;
Considerato, inoltre, che, come anticipato in sede cautelare, nel caso di specie non può invocarsi il principio del c.d. “falso innocuo”, dato che la giurisprudenza più recente, con cui il Collegio concorda, ha escluso che tale principio possa ritenersi comunque applicabile nelle procedura ad evidenza pubblica perché in queste la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire in quanto consente, in base ai principi di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità, la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara, con la conseguenza che una dichiarazione inaffidabile, in quanto falsa o incompleta, appare comunque lesiva degli interessi considerati dalla norma a prescindere dal fatto che l’impresa meriti ‘sostanzialmente’ di partecipare alla gara. (Cons. Stato, Sez. III, 16.3.2012, n. 1471);
Considerato che né la legge di gara né la normativa vigente impongono alla stazione appaltante di attivarsi autonomamente per verificare in concreto la situazione processuale del dichiarante ai fini della verifica sostanziale del decorso del quinquennio ex art. 445 c.p.p. o della tipologia di reato per cui è stata pronunciata la condanna in quanto l'esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono di anticipare al momento della presentazione dell'offerta – e quindi con esclusivo onere a carico dell’interessato - la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti…” (Cons. Stato, Sez. III, 3.3.2011, n. 1371);
Considerato che la legge di gara, per quanto dedotto, non appare contraria a legge sotto questo profilo, in quanto l’onere in carico all’interessato, che trarrebbe vantaggio da un dichiarazione assente o mendace, appare idoneo a rispettare i principi generali di “par condicio” e “trasparenza”, dato che , nelle pubbliche gare, la completezza e veridicità delle (auto)dichiarazioni è un valore da rispettare, in sé considerato, per consentire all’amministrazione di procedere alla selezione del contraente rivelatosi affidabile, mediante un ordinato svolgimento della relativa gara a partire dal momento di presentazione dell’offerta e senza inutili appesantimenti del procedimento che imporrebbero a posteriori, ad iniziativa della medesima stazione appaltante, successivi e capillari verifiche pur in presenza di dichiarazioni in palese contrasto con la legge di gara
a cura di Sonia Lazzini
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