lunedì 13 maggio 2013

il file informatico di presentazione della cauzione provvisoria doveva essere considerato come originale

Giuridicamente errata è poi l’ulteriore considerazione svolta dalla commissione in ordine all’impossibilità di considerare il “file” informatico come “originale”, essendo quest’ultimo firmato dal solo assicuratore e non dal contraente:

è noto, infatti, che il contratto di fideiussione, in quanto contratto a favore del terzo con obbligazioni a carico del solo proponente, interviene tra il garante e il beneficiario e si perfeziona con la comunicazione a quest’ultimo (art. 1333 c.c.), mentre il soggetto garantito non è parte necessaria del contratto, perché la fideiussione è efficace anche se il garantito non è a conoscenza del contratto (art. 1936, comma 2 c.c.), come ha giustamente rilevato la ricorrente principale con il quinto motivo di ricorso.

Quanto, infine, alle ulteriori considerazioni svolte dalla difesa del controinteressato nella propria memoria conclusiva sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal proprio perito ing. Mazzocchi, osserva il collegio che esse non possono trovare ingresso nel presente contenzioso trattandosi di deduzioni nuove proposte tardivamente e in forma irrituale.
Si tratta, infatti, di considerazioni che, essendo dirette a far valere cause di esclusione dalla gara di Ricorrente (quali l’assenza di una valida firma digitale e l’inattendibilità della data di apposizione di detta firma), diverse da quelle ritenute sussistenti dalla commissione di gara, avrebbero dovuto essere proposte con ricorso incidentale.
Infatti, contrariamente alle conclusioni rassegnate dal perito di parte controinteressata, la commissione ha accertato “l’autenticità di firma digitale”, dando atto di aver riscontrato “che la firma digitale è stata apposta dalla persona indicata e che ciò è avvenuto in data valida”.
Pertanto, le deduzioni del controinteressata integrano un motivo aggiunto di ricorso incidentale che, tuttavia, è stato proposto solo nel contesto della memoria conclusiva depositata in giudizio, ma non notificata alle controparti processuali (stazione appaltante e ricorrente principale).
Si tratta quindi di censure inammissibili, e come tali non esaminabili nel merito.
a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 598 del 10  maggio 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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