lunedì 13 maggio 2013

se manca supporto informatico per verificare autenticità provvisoria, la ditta va comunque ammessa

Peraltro, nel caso in esame non è corretto affermare che la cauzione provvisoria prodotta da Ricorrente non fosse sottoscritta dalla compagnia assicuratrice:

lo era, ma in forma digitale, così come è stato riportato in calce alla copia cartacea depositata in gara e così come ha potuto verificare la stessa commissione giudicatrice, in sede di integrazioni ex art. 46, esaminando l’originale informatico consegnato dall’interessata.
A mancare non era la sottoscrizione dell’assicuratore, ma se mai il supporto informatico attraverso cui verificarne l’autenticità.

Tale mancanza configurava tuttavia una mera incompletezza della cauzione, che giustamente la stessa commissione di gara ha ritenuto emendabile attraverso l’invito rivolto all’interessata a produrre l’originale informatico della polizza: adempimento prontamente adempiuto dall’intimata, tant’è che già il giorno successivo l’incidente istruttorio si era positivamente concluso (“La Commissione da atto che attraverso il supporto informatico si è verificato l’autenticità della firma digitale, nel senso che si è riscontrato che la firma digitale è stata apposta dalla persona indicata e ciò è avvenuto in data valida”).
Trattandosi di una mera irregolarità della cauzione, bene ha fatto la commissione a fare uso dei propri poteri di soccorso istruttorio di cui all’art. art. 46 comma 1 D. lgs. 163/2006, consentendo all’interessata di documentare l’esistenza e la validità della polizza

a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 598 del 10  maggio 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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