Emergono, pertanto, sia sicure ipotesi di “cessione di ramo aziendale”, per le quali, come chiarito, è stato posto a carico della società cessionaria l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), citato (v. Ad. Plen. n. 10/2012);
sia l’omessa dichiarazione quantomeno con riferimento al presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di una delle imprese cedenti
Quanto alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo in capo al cessionario, è sufficiente rinviare a quanto sopra argomentato, non senza precisare che a tale conclusione si è giunti valorizzando una interpretazione non puramente testuale, ma di carattere sostanziale della disposizione in esame, in quanto finalizzata a garantire che le stazioni appaltanti siano messe in grado di verificare la sussistenza di tutti i requisiti di moralità in capo ai partecipanti alle procedure di affidamento di appalti pubblici, così da prevenire il rischio di influenza da parte di cedenti eventualmente privi di detti requisiti.
La dichiarazione resa da parte ricorrente si pone, a questa stregua, in contrasto con la disposizione contenuta nel citato art. 38, lettera c), del d. Lgs. n.163/2006, espressamente richiamato dal punto 9.B., lettera a), del disciplinare di gara: é incontestato che, con riferimento ai soggetti dell’impresa cedente il ramo d’azienda, non è stata resa alcuna dichiarazione.
Va premesso, in punto di fatto, che costituiscono circostanze incontestate:
- l’intervenuta cessione, in favore di una delle ricorrenti (Istituto La Ricorrente), di due rami aziendali, acquisiti da La Alfa Soc. Coop. e da La Beta Campestre Soc. Coop., rispettivamente con atto di cessione rep. N. 31110 del 26.10.2010 e n. 31475 del 21.01.2011, come risulta dal certificato camerale storico prodotto in atti dalla p.a.; cessione intervenuta nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- la mancata presentazione delle dichiarazioni in ordine ai soggetti, tenuti ex lege a rendere dette dichiarazioni, facenti parte dell’impresa cedente; essendo, invece, contestata dalle ricorrenti l’ampiezza degli obblighi dichiarativi;
- la previsione, nella lex specialis di gara, dell’obbligatoria dichiarazione “di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006” (punto 9.B., lettera a, del disciplinare di gara); con l’ulteriore precisazione circa l’obbligo di espletare l’incombente con riferimento, tra l’altro, ai soggetti cessati dalla carica (cfr. pag. 6 disciplinare di gara);
- l’espressa comminatoria di esclusione contenuta nella lex specialis (pag. 4).
La prospettazione di parte ricorrente è che i soggetti dell’impresa cedente non sono equiparabili ai soggetti cessati dalla carica; prospettazione, questa, smentita, oltre che dal consolidato ed univoco orientamento di questo Tribunale e del Giudice siciliano di Appello, anche dalla recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria (n. 10/2012), la quale ha chiarito, aderendo proprio all’orientamento più rigoroso, che la vicenda in cui si sostanzia la cessione dell’azienda (o di un suo ramo) rientra sostanzialmente – e al di fuori di una ristretta interpretazione letterale – nella previsione dell’art. 38, co. 1, lettera c), del d. lgs. n. 163/2006.
Nessun dubbio può, quindi, residuare in ordine all’identificazione come “soggetto cessato dalla carica” del legale rappresentante di una delle società cedenti un ramo di azienda.
Quanto, poi, alla questione, strettamente correlata, della corretta qualificazione dei contratti di cessione, anche sotto tale profilo non può accogliersi la tesi di parte ricorrente, secondo cui la cessione di un ramo aziendale non comporterebbe alcun passaggio di elementi personali, e che, nel caso di specie, si sarebbero ceduti solo taluni contratti.
Tale ricostruzione si infrange, invero, sui dati, evincibili dagli stessi contratti di cessione del ramo di azienda e dalla visura storica della società cessionaria (in atti), per cui: nella visura storica dell’Istituto di vigilanza La Ricorrente risultano annotate due cessioni di ramo aziendale; dall’esame dei contratti di cessione risulta che oggetto di tali cessioni é stato, tra l’altro, l’avviamento commerciale, con passaggio alla cessionaria anche di soci lavoratori.
Emergono, pertanto, sia sicure ipotesi di “cessione di ramo aziendale”, per le quali, come chiarito, è stato posto a carico della società cessionaria l’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. c), citato (v. Ad. Plen. n. 10/2012); sia l’omessa dichiarazione quantomeno con riferimento al presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di una delle imprese cedenti (La Alfa Soc. Coop.).
a cura di Sonia Lazzini
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