martedì 30 aprile 2013

sono due le diverse interpretazioni per l'applicabilità del principio della tassatività cause esclusione

La Sezione (sentenza n. 289 del 2013) si è recentemente pronunciata - con un’impostazione che qui si conferma - sulle problematiche interpretative che involgono il predetto principio di tassatività delle cause di esclusione ed in particolare circa i due orientamenti che si sono formati in giurisprudenza
“secondo i quali, da una parte, non sarebbe ipotizzabile una previsione di bando o disciplinare che preveda una causa di esclusione non espressamente prevista dalla legge,

mentre, di contro, laddove la fonte di rango primario e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici preveda comportamenti doverosi oppure vietati, la natura deontica della previsione - lungi dal costituire espressione di un’interpretazione estensiva del principio di tassatività delle cause di esclusione - consentirebbe la comminatoria espressa di esclusione nel bando, quantunque essa non abbia una corrispondente previsione espulsiva nella fonte legislativa.

Il Collegio aderisce a quest’ultima impostazione ermeneutica, non foss’altro che per le ricadute di sistema ed anche pratiche alle quali un’ipotetica impossibilità per l’amministrazione di prevedere espresse cause di esclusione non sancite espressamente dalla legge darebbe luogo.

Siffatta conclusione non sarebbe sincronizzabile con le coordinate positive dell’ordinamento, a pena di rendere pressoché prive di utilità le disposizioni legislative che comunque impongono determinati comportamenti e ne vietano altri, a garanzia del corretto andamento sia della procedura di gara che della successiva esecuzione del contratto”.


a cura di Sonia Lazzini

 sentenza   numero 75 del 28 marzo 2013 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

Nessun commento:

Posta un commento