domenica 11 novembre 2012

danno da ritardo puro_non vi è applicazione della responsabilità oggettiva

non si puo’ estendere la responsabilità oggettiva_ dopo la severa pronuncia della Corte di Giustizia europea del 30 settembre 2010 in causa C-314/09_ a questioni diverse dall’appalto pubblico


il quadro inadempimentale in esame risulta –per ciò che concerne la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione civica- ormai definito e completo, poiché le variabili relative all’esito della procedimento in itinere attengono ad altra Struttura procedente, sfuggendo ad ogni attuale disponibilità dell’ente responsabile del ritardo; anche sotto il delineato profilo, la pendenza delle procedure di riclassificazione urbanistica non incide in senso sospensivo sulla responsabilità dell’amministrazione estromessa, responsabilità da vagliare secondo i sopra richiamati criteri del danno da ritardo “puro”, la cui sussistenza prescinde dunque dal quid e dal quomodo della futura regolazione urbanistica del terreno in questione, vanamente invocata dal ricorrente innanzi all’autorità civica.
Sull’entità del ritardo, il dies a quo va calcolato dal giorno successivo in cui è scaduto il termine annuale a disposizione del comune per provvedere sull’istanza di riclassificazione, mentre il dies ad quem deve ravvisarsi nel giorno di pubblicazione della sentenza 436/12, con cui il Comune è stato esautorato dal potere regolatorio in questione, in virtù delle sue ostinate omissioni. In buona sostanza, trattasi di un arco temporale che va dal 16.10.2011 (giorno successivo all’intervenuta scadenza del termine annuale per provvedere, in seguito all’istanza di parte del 15.10.2010) al 18.6.2012 (data di pubblicazione della sentenza 436/12), impregiudicata ovviamente (per periodi successivi al 18.6..12) ogni altra eventuale futura voce di danno, anche a carico dell’ente civico, in relazione ad ulteriori pregiudizi che –all’esito della procedura di riclassificazione- dovessero risultare comunque causalmente connessi all’inerzia amministrativa sopra delimitata.
Quanto poi al requisito della colpevolezza, quest’ultimo risulta agevolmente acclarato dall’ostinata inerzia del comune anche nei riguardi della sentenza che –preso atto del silenzio-rifiuto- aveva vanamente diffidato il comune medesimo a provvedere in via ultimativa.
Quanto sopra risulta pertanto sufficiente ad applicare al caso in questione i noti parametri giurisprudenziali sulla presunzione di colpa a carico delle amministrazioni pubbliche, almeno in assenza di concludenti deduzioni dell’autorità resistente, in grado di convincere il giudicante sull’esistenza di un serio motivo scusabile; ciò, peraltro, a maggior ragione dopo la severa pronuncia della Corte di Giustizia europea del 30 settembre 2010 in causa C-314/09 (sulla quale, nel senso di non estendere la responsabilità oggettiva ivi statuita a questioni diverse dall’appalto pubblico, si è peraltro espresso il consiglio di stato con decisione n. 482 del 31.1.2012).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 768 del 10 novembre  2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’Aquila

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