mercoledì 4 luglio 2012

l'incameramento della cauzione provvisoria per difetto dei requisiti generali discende dal comma 6 art 75 del codice dei contratti

la possibilità di incamerare la cauzione provvisoria in caso di difetto dei requisiti generali discende dall'art. 75, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006

riguarda tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 citato.

Non rileva, pertanto, che l’art. 48, codice appalti, preveda il controllo a campione e il controllo sull’aggiudicatario e sul secondo classificato solo quanto ai requisiti speciali, e contempli l’incameramento della cauzione solo per l’acclarato difetto dei requisiti speciali.

Si tratta, infatti, di una ipotesi speciale rispetto alla regola generale recata dal citato art. 75, comma 6, secondo cui la cauzione provvisoria copre tutti i casi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario. Ed è tale la mancata sottoscrizione del contratto perché l’affidatario risulta privo dei requisiti generali, come è accaduto nel caso di specie.

Non si tratta, dunque, come sostiene l’appellante, di applicazione analogica della tassativa disposizione sanzionatoria recata dall’art. 48, perché il fondamento dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di difetto dei requisiti generali non è nell’art. 48, ma nell’art. 75, comma 6.

Tratto dalla decisione numero 3646 del 21 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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