lo scopo della cauzione è ripagare i costi che incontra la stazione appaltante se viene coinvolta in inutili trattative;
tali costi sono maggiori nel caso in cui non si proceda a stipulazione con l’aggiudicatario, per fatto dell’aggiudicatario, rispetto ai costi in cui la stazione appaltante incorre se taluno dei concorrenti, ivi compreso il secondo classificato, è privo dei requisiti speciali; infatti una volta avvenuta l’aggiudicazione, la stazione appaltante avvia, nei soli confronti dell’aggiudicatario, e non anche del secondo classificato, una serie complessa di adempimenti e controlli (verifica di tutti i requisiti in capo all’aggiudicatario, approvazione dell’aggiudicazione, verifiche antimafia);
- d’altro canto, se la prima aggiudicazione non va a buon fine, l’amministrazione procede ai medesimi controlli nei confronti del secondo classificato, e dunque anche costui incorrerà nell’incameramento della cauzione provvisoria, se privo dei requisiti generali.
In definitiva non vi è una irragionevole disparità di trattamento tra primo e secondo classificato, atteso che l’incameramento della cauzione per mancata stipulazione è correttamente applicato solo nei confronti del soggetto che impedisce la stipulazione, e tale è solo il primo classificato.
E’ infondata la censura di difetto di motivazione del provvedimento che incamera la cauzione.
Essendo l’incameramento della cauzione un atto dovuto per legge, ogni qualvolta il contratto non venga stipulato per fatto dell’aggiudicatario, non occorreva una motivazione ulteriore e specifica, essendo sufficiente l’indicazione del fatto che la stipulazione non era avvenuta per difetto di un requisito in capo all’aggiudicatario.
Né vizia il provvedimento la circostanza che lo stesso citi l’art. 48 e non l’art. 75 codice appalti, in quanto l’erroneo riferimento normativo non inficia il provvedimento che sia nella sostanza fondato su norme di legge vigenti.
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