Tratto dalla sentenza numero 6072 del3 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
la tardività dell’azione annullatoria non travolge anche la richiesta di condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione, essendo stata proposta nei termini fissati dall’art. 30 c.p.a..
Aggiungasi che ai sensi dello stesso art. 30 c.p.a., stante l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto all’azione volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento, la declaratoria di irricevibilità del ricorso pronunciata con riguardo all’azione annullatoria non pregiudica la domanda di risarcimento danni, che deve pertanto essere esaminata (Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2012, n. 1957; Tar Lazio, sez. III quater, 16 maggio 2012, n. 4447; Tar Piemonte, sez. I, 2 marzo 2012, n. 289).
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