tratto dalla sentenza numero 6079 del4 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che non hanno alcun rilievo, in questa sede, le contestazioni mosse dalla ricorrente avverso il contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’impresa aggiudicataria (in relazione ad asserite irregolarità di firma o di altro genere) e ciò perché, in difetto di annullamento dell’aggiudicazione (cfr. artt. 121, 122 e 133 c.g.a.), non possono essere assunte decisioni comunque caducatorie del contratto (che spettano al giudice ordinario) da parte del giudice amministrativo nelle controversie ad esso devolute in tema di gare e pubblici appalti.
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