lunedì 30 luglio 2012

La responsabilità civile extracontrattuale e il danno ingiusto da ritardo

il risarcimento del danno da ritardo nell’esplicazione dricorrente attività pubblicistiche, va ascritto, come del resto si accenna anche nel ricorso, alla responsabilità extracontrattuale,

 gli elementi costitutivi di siffatta responsabilità della pubblica amministrazione, desunti dalla elaborazione civilistica della materia, sono la condotta, l’antigiuridicità della stessa, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpevolezza, e che occorrono, pertanto, la contestuale presenza degli stessi per la configurabilità della menzionata responsabilità



Ciò posto, viene richiamata la storica decisione dricorrente Sezioni Unite della Cassazione n. 500/1999 che ha chiarito che il giudice è chiamato a svolgere un’indagine non limitata al solo accertamento dell’illegittimità del provvedimento, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri di negligenza ed imperizia), ma della p.a. intesa come apparato, la quale è configurabile nel caso in cui l’adozione o l’esecuzione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione dricorrente regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi.


In più penetrante analisi, poi, la successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto modo di affermare in materia i seguenti principi:
- la colpa dell’amministrazione deve essere accertata in concreto, non potendosi la stessa essere ritenuta in re ipsa per effetto della mera illegittimità del provvedimento;
- la colpa deve essere accertata in senso oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno prodotto l’illegittimità dell’azione, della gravità dricorrente violazioni commesse, dei precedenti giurisprudenziali in materia, dell’univocità o meno del dato normativo, dricorrente condizioni concrete, dell’apporto dei soggetti destinatari dell’atto (cfr. Cons. Stato, IV, 24-4-2009, n. 2580);
- l’illegittimità del provvedimento rileva comunque sul piano probatorio, in quanto vale di per sé a fondare una presunzione relativa di colpa in capo all’amministrazione;
- grava , di conseguenza, su quest’ultima l’onere di fornire elementi volti a superare la richiamata presunzione, ovvero ad attestare che la condotta illegittima non rechi in sé gli elementi della condotta colposa (cfr. Cons.Stato, VI, 13-2-2009, n. 776);
- la sussistenza della colpa, dunque, viene esclusa nell’ipotesi di errore scusabile da parte della p.a., esimente configurabile quando questa si è determinata all’emanazione dell’atto per errata interpretazione dricorrente norme, derivante da non sanato conflitto giurisprudenziale, da perdurante oggettivo contrasto interpretativo a livello amministrativo, ovvero da formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore (cfr. Cons.Stato, VI, 11-1-2010, n. 14).
Rileva, dunque, per la sussistenza della responsabilità l’elemento soggettivo della colpa.
3.1) Descritti i principi generali che presiedono la materia, deve aggiungersi che, nella responsabilità della P.A. per ritardo nell’esplicazione dricorrente sue attività che è quella che interessa nella controversia in esame, la presenza dell’elemento colpa è espressamente prevista, nell’ipotesi d’inosservanza del termine di conclusione del procedimento, dall’art. 2 bis della legge n. 241/1990 che stabilisce che la P.A. è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della detta inosservanza “dolosa o colposa”.
Ed a quest’ultimo riguardo va richiamata ancora la giurisprudenza, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, secondo cui la risarcibilità del danno da ritardo, ai sensi del suddetto art. 2 bis, postula il necessario accertamento della colpa dell’inerzia, non bastando la sola violazione del termine di durata del procedimento il quale di per sé non dimostra l’imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità dricorrente attività prescritte o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all’Amministrazione escludere la sussistenza della colpa. (Cfr. TAR Puglia - Lecce – sez III – 22/2/2007 n. 623; id. TAR Toscana – sez. II – 31/10/2010 n. 5145; id. TAR Veneto – sez. – 29/1/2010 n. 197)


riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1466 del 25 luglio 2012 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

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