venerdì 19 ottobre 2012

E’ da escludere obbligo Amministrazione per ritardato pagamento oneri concessori escutere fideiussione

non ha pregio la censura secondo la quale la ricorrente lamenta che le sanzioni per il ritardato pagamento delle rate sarebbero imputabili allo scorretto comportamento dell’Amministrazione che ha omesso di attivare la garanzia fideiussoria a suo tempo prestata.
Il Collegio non ritiene di discostarsi dall’orientamento assolutamente prevalente (cfr. ex multis da ultimo Cons. Stato 2037/2011) secondo cui il rilascio della fideiussione costituisce in capo all’Amministrazione creditrice la facoltà, e non l’obbligo, di escussione della garanzia posto a soddisfacimento dell’obbligazione, restando il debitore pienamente responsabile dell’adempimento puntuale delle rate di pagamento.
La fideiussione, che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione, non ha la finalità di agevolare l'adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce una garanzia personale prestata unicamente nell'interesse dell'Amministrazione, sulla quale non incombe, se non pattuito, alcun dovere di preventiva escussione del fideiussore; la garanzia serve infatti a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un'entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento o comporti di per sé l’estinzione dell'obbligazione principale.
Anche in caso di cd. garanzia a prima richiesta l'Amministrazione è obbligata ad applicare a titolo sanzionatorio l'aumento previsto dal citato art. 42 comma 2 DPR 380/2001.
Non si può ritenere infatti che l'irrogazione della predetta sanzione costituisca un indebito aggravamento della posizione del debitore ai sensi dell'art. 1227 c.c. essendo tale disposizione riferibile solo alle obbligazioni di carattere risarcitorio e non a quelle (anche di contenuto pecuniario) di natura sanzionatoria, che restano governate dalla disciplina pubblicistica di riferimento (cfr. Cons. Stato 1084/2008).
E’ pertanto da escludere un obbligo da parte dell'Amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la relativa sanzione.

passaggio tratto dalla sentenza numero 387 del 29 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

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