lunedì 30 luglio 2012

non viene riconosciuto nè il danno emergente nè per perdita di immagine

Nessun risarcimento spetta invece con riferimento al danno “cd. emergente”, che la ricorrente assume di aver subito in conseguenza dei costi sopportati per dotare il suo magazzino di prodotti e delle parti di ricambio necessari per far fronte all’affidamento che era sicura di riottenere dall’Inps anche per il quadriennio 2008-2011 e, in particolare, agli interventi di manutenzione che sarebbe stata chiamata a compiere.

Costituisce infatti dato di comune esperienza che nessun operatore economico può avere la sicurezza di risultare, al termine del periodo contrattuale dell’appalto, nuovamente affidatario dello stesso.
In ogni caso è assorbente la considerazione che i costi che l’operatore economico sopporta per realizzare il prodotto che immette sul mercato costituiscono una componente del prezzo complessivo di vendita, il cui mancato introito per fatto addebitabile alla stazione appaltante viene risarcito a titolo di lucro cessante (id est, “per mancato guadagno”).
Aggiungasi che la pretesa della ricorrente presuppone che essa abbia un solo cliente (l’Inps), il che mal si concilia con l’ampio spazio riservato nei suoi scritti difensivi alla definizione del ruolo fondamentale che svolgerebbe nel mercato degli strumenti elettrici in quanto unica titolare del diritto di privativa industriale inerente alla costruzione e commercializzazione dei gruppi di continuità RICORRENTE, strumenti questi di cui probabilmente non si serve solo l’Inps.

9. Nessun risarcimento è dovuto alla ricorrente per il “danno all’immagine”, che immotivatamente e irragionevolmente assume di aver ricevuto pur essendo fatto noto che si tratta di istanza che può essere avanzata solo dall’impresa che è stata esclusa dalla gara per ragioni - afferenti alla propria figura morale o alla propria capacità professionale - dimostratesi del tutto inesistenti. La ricorrente non è stata ammessa alla gara perchè l’Inps ha optato per l’affidamento diretto, cioè per lo strumento giuridico che ora la ricorrente contesta pur avendone peraltro fruito per circa un decennio.


10. Chiariti i criteri per la quantificazione del danno da risarcire, per la sua puntuale determinazione il Collegio si avvale della possibilità, prevista dall’art. 34, comma 4, c.p.a., di demandare all’Inps tale incombenza, che dovrà essere espletata entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.

A tal fine l’Istituto previdenziale dovrà stimare il numero dei possibili partecipanti alla gara, tenendo presente precedenti gare da esso o da altre Pubbliche amministrazioni bandite, nel presente o in un recente passato, per l’affidamento di identico o analogo servizio; a detto Istituto la ricorrente dovrà a sua volta produrre (entro venti giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza) sicure prove documentali di non aver potuto utilizzare diversamente maestranze e mezzi per l’espletamento di altri servizi.

tratto dalla sentenza numero 6868 del 24 luglio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, ROMA

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