lunedì 30 luglio 2012

offerta risarcitoria è da quantificarsi nella misura del 5% prezzo offerto esecuzione appalto

Per quanto concerne il lucro cessante, non può essere accolta la richiesta di liquidazione di una somma pari al 10% del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori, poiché anche tale richiesta non è supportata da sufficienti elementi probatori.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che il criterio del 10% del prezzo, per quanto in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l'utile che un’impresa trae dall'appalto, non può tuttavia essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata, poichè rischierebbe di condurre al risultato che il risarcimento dei danni sia, per l'imprenditore, più favorevole dell'impiego del capitale. Ha inoltre precisato che il lucro cessante da mancata aggiudicazione può essere risarcito per intero solo quando l'impresa documenti di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l'espletamento di altre commesse, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l'impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione, in via equitativa, del danno risarcibile, in applicazione del principio dell'aliunde perceptum, la cui assenza deve essere provata dall’impresa e non dall’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13.6.2008 n. 2967; Sez. VI, 9.6.2008 n. 2751; Sez. VI, 21.5.2009 n. 3144).

Non risulta quindi del tutto sufficiente, al fine di ottenere il ristoro pieno del luco cessante, allegare di non aver acquisito contratti pubblici dal 2009, poiché l’aliunde perceptum può derivare anche dall’esecuzione di contratti privati o da altre attività in cui impiegare mezzi e maestranze che altrimenti resterebbero inattivi. L’onere di provare tali mancate attività incombe sulla ricorrente, trattandosi di informazioni nella sua disponibilità.
Non è comunque in contestazione la mancata acquisizione, quantomeno, di altre commesse pubbliche nel periodo di riferimento, mentre appare evidente che, dall’esecuzione dell’appalto, la ricorrente avrebbe certamente tratto un utile commisurato al prezzo offerto.
Di conseguenza l’entità del risarcimento dovrà essere ridotta rispetto a quanto richiesto.
10.4 Alla luce delle considerazioni esposte nei punti precedenti, il Collegio ritiene di fare applicazione dei poteri di quantificazione equitativa di cui agli artt. 2056 e 1226 del Codice Civile, secondo la procedura di cui all’art. 34 comma 4 del D.Lgs. n. 104/2010.

Entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza, Marche Multiservizi formulerà un’offerta risarcitoria ed onnicomprensiva da quantificarsi nella misura del 5% del prezzo offerto per l’esecuzione dell’appalto (calcolato applicando al prezzo a base d’asta, al netto dei costi per la sicurezza, la percentuale di ribasso offerta dalla ricorrente), da cui saranno detratte le somme eventualmente già corrisposte a titolo di rimborso spese o a titolo risarcitorio.

Su detta somma, trattandosi di debito di valore, compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di stipula del contratto fino alla data di deposito della presente decisione; sulla somma così rivalutata si computeranno gli interessi legali calcolati esclusivamente dalla data di deposito della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.


Tratto dalla sentenza numero 546 del 27 luglio 2012 pronunciata dal Tar Marche, Ancona

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