si deve tenere conto della disposizione di cui all’art. 12, comma 3 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, che ha previsto l’applicazione della disposizione del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 – secondo cui “la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti” – solo alle procedure di affidamento per le quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, non si fosse ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche.
Tale disposizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, pur non avendo formalmente introdotto alcun principio di retroattività o di indiscriminata sanatoria, ha, più semplicemente, fissato la decorrenza della nuova disposizione di legge, in difetto di una precedente norma che detta formalità stabilisse: il che supera dunque de facto il richiamato indirizzo dell’Adunanza plenaria, che lo aveva meramente indotto in via interpretativa dai vigenti principi generali, in ogni caso in assenza di una disposizione ad hoc.
Ciò detto, è agevole constatare che alla data di entrata in vigore del citato decreto (7.5.2012), la commissione giudicatrice aveva già proceduto, precisamente in data 10.5.2011, all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche, sicché la censura della società ricorrente andrebbe valutata con equo apprezzamento, in relazione, cioè, alle garanzie complessivamente apprestate per evitare il rischio di possibili alterazioni o manomissioni della documentazione di gara.
A tal riguardo, il Collegio registra che nel verbale del 23.5.2011 (seduta pubblica) è contenuta un’espressa menzione della segretezza delle offerte economiche (“piego rimasto sino ad ora chiuso e sigillato”, cfr. pag. 3) e, prima ancora, nel verbale del 10.5.2011 (cfr. pag. 3), oltre che nel verbale del 21.4.2011 (ove si dà atto che il RUP “esibisce i pieghi come sopra pervenuti, accerta l’integrità dei sigilli”, cfr. pag. 3, e “terminate tali operazioni inserisce le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, in piego chiuso che sigilla e controfirma unitamente ai signori Anna Maria Del Vescovo, Giovanni Scansani e Marco Sogne” (delegati dei concorrenti), cfr. pag. 5).
Pertanto, sussiste la prova che la commissione giudicatrice si sia scrupolosamente attenuta alle disposizioni della legge di gara, il che contribuisce ad ispessire la differenza con la fattispecie originante la pronuncia dell’Adunanza plenaria, in cui era stata dedotta l’illegittimità di una clausola del bando che espressamente prescriveva, anche per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, come per quella di valutazione delle stesse, una necessaria seduta riservata.
Nessun commento:
Posta un commento