venerdì 29 giugno 2012

il ricorso avverso l'escussione di una cauzione per concessioni va posto davanti al giudice ordinario

non può non affermarsi come la contestazione dell’atto di incameramento della cauzione, dovendosi a ciò ritenere delimitata l’azione, ricada sotto la cognizione del giudice ordinario.

Secondo giurisprudenza costantemente affermatasi (Cassazione civile sez. un., 27 febbraio 2007, n. 4425), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia (sia pure con riferimento agli appalti pubblici) concernente la fase di esecuzione del contratto; in sostanza sono devolute alla giurisdizione del g.o. le contese di detta fase, in quanto concernenti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia avente ad oggetto l' incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisca alla stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l'appaltatore e l'istituto assicuratore di opporre eccezioni (così, tra tante Consiglio Stato sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5551).

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, va rigettato l’appello, con conferma dell’appellata sentenza, non ricadendo la controversia nella giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.


Tratto dalla decisione numero 3609 del 20 giugno 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

Nessun commento:

Posta un commento