La compagnia di assicurazioni, garante di una concessione per la sala bingo, non è legittimata a ricorrere avverso l'atto di revoca della concessione stessa
In ordine al primo profilo, della legittimazione ad impugnare l’atto di revoca della concessione, non può non osservarsi come difettino in capo alla appellante società di assicurazione, invocata soltanto perché garante della garanzia a prima richiesta, le condizioni dell’azione per impugnare l’atto negativo diretto ad altro soggetto e cioè alla concessionaria garantita di cui incide su una situazione giuridica protetta, soggetto che tra l’altro non risulta essersi attivato in via giurisdizionale avverso la revoca.
L’affermazione della assenza della legittimazione ad impugnare da parte della società assicuratrice, tenuta soltanto a garantire per il caso di inadempimento della obbligata principale, trattandosi di atto destinato ad altro soggetto, prescinde anche dalla esatta qualificazione giuridica del contratto di garanzia e dalla valutazione della pienezza o meno della autonomia del contratto di garanzia o rispetto a quello garantito (secondo la deroga alla regola dell’accessorietà di cui all’art. 1945 codice civile o a mezzo del richiamo all’art. 1462 codice civile e la rinuncia alla possibilità di proporre eccezioni o a mezzo della clausola c.d. del solve et repete).
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