mercoledì 4 aprile 2012

Singolare appare poi che parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni causati dal ritardo con il quale è stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di lavori che in realtà erano già stati abusivamente realizzati

Ciò considerato, emerge chiaramente che è stato il comportamento a dir poco spregiudicato della RICO a determinare la sospensione dei lavori da parte del commissario straordinario del comune di Erice – con provvedimento non contestato – e, successivamente, il sequestro giudiziario del cantiere; ed è evidente che, a fronte dell’illecito comportamento tenuto, la ditta costruttrice non può vantare alcun diritto risarcitorio per i danni eventualmente causati dal doveroso provvedimento di sospensione lavori.

Singolare appare poi che parte ricorrente chieda il risarcimento dei danni causati dal ritardo con il quale è stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di lavori che in realtà erano già stati abusivamente realizzati, in assenza di titolo concessorio; illecito che ha determinato i legittimi interventi repressivi dell’autorità amministrativa e giudiziaria, con conseguente rallentamento dell’iter per il rilascio della concessione richiesta.

In ogni caso il danno che parte ricorrente assume di avere subito, consistente nel mancato adempimento alle promesse di vendita di appartamenti, stipulate con privati, è evidentemente dipeso dal ritardo nella realizzazione degli appartamenti – estranei alla concessione in variante – completati, dopo la scadenza della concessione edilizia, ed a seguito delle specifiche autorizzazioni del comune di Erice, tra il 1995 ed il 1996.

In definitiva manca il nesso eziologico tra il ritardo nel rilascio della concessione in variante – in realtà comunque notevolmente più ridotto rispetto a quanto postulato da parte ricorrente ed, in buona parte, dipendente dal comportamento illecito della RICO. – ed i danni che ne sarebbero derivati, atteso che il completamento degli appartamenti, ed il conseguente ritardo della loro vendita, non è dipeso dalla mancanza della concessione in variante, come è comprovato dal fatto che gli appartamenti sono stati definiti ben prima ed indipendentemente dal suo rilascio, oltre che dal fatto che i lavori ad essa relativi erano in realtà già stati effettuati.

In conclusione, in assenza dei necessari presupposti di legge per poter riconoscere il risarcimento richiesto, il ricorso deve essere respinto.

TAR SICILIA,  PALERMO, SENTENZA NUMERO 693 DEL 4 APRILE 2012

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