Come posto in rilievo dal primo giudice la soc. Nuova Croce Ricorrente non ha dato riscontro alla nota dell’ Azienda U.S.L. RM B con la quale, una volta concluso il procedimento di gara, era stata formulata richiesta, ai sensi dell’art. 48, comma secondo, del d.lgs. n. 163 del 2006, di produrre, nella qualità di seconda classificata, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando
Detto inadempimento, ai sensi del primo comma del menzionato art. 48, espone il concorrente all’esclusione della gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per i contratti pubblici.
Il comportamento del concorrente dopo la conclusione della gara rivela un’evidente acquiescenza all’esito negativo della stessa. Il T.A.R. ha, quindi, correttamente dichiarato il difetto di un interesse attuale e concreto alla contestazione dell’atto di aggiudicazione per il lotto 1 del servizio di trasporto materiali biologici e di stupefacenti in favore della soc. Controinteressata.
L’appello va, quindi, respinto in parte de qua
decisione numero 1959 del 2 parile 2012 pronunciata dal Consiglio di Stato
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