martedì 3 aprile 2012

le offerte presentate dai due Sindacati concorrenti alla gara, non possono ritenersi imputabili ad un unico centro decisionale, in quanto gli stessi si presentanocome centri di interessi distinti

le offerte presentate dai due Sindacati concorrenti alla gara, non possono ritenersi imputabili ad un unico centro decisionale, in quanto gli stessi si presentanocome centri di interessi distinti

l'autonomia e concorrenzialità esistente fra i diversi Sindacati dei Lloyd's evita il determinarsi di effetti distorsivi sul mercato e, dunque, di arrecare preguidizio alla libertà di concorrenza e di par condicio tra i partecipanti e riconosce la possibilità che diversi Sindacati dei Lloyd's presentino autonome offerte in una medesima gara.

Tratto da un verbale di commissione del 15 marzo 2012 di un Comune per l’aggiudicazione del servizio assicurativo


Si rileva tuttavia che la richiesta di partecipazione alla gara presentata dalla ditta LLOYD’S – Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO – Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato leader AAB e quella presentata dalla ditta LLOYD’S – Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO – Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato leader ARCH - sono sottoscritte dal medesimo soggetto in qualità di Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per L'Italia dei Lloyd's;

Pertanto, essendo di fronte a più istanze di partecipazione tutte imputabili ai LLOYD's di Londra e tutte sottoscritte dal medesimo rappresentante, la Commissione ritiene necessario verificare se tale circostanza comporti una violazione di quanto prescritto dall'art. 38, comma m-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, in relazione all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.

La Commissione, dall'esame della documentazione contenuta nella Busta n. 1 presentata dalla ditta LLOYD’S – Corso Garibaldi n. 86 – 20121 MILANO – Rappresentanza Generale dei Lloyd's per l'Italia in nome e per conto del sindacato leader ARCH -, della giurisprudenza reperita in merito ( Sentenza T.A.R. Umbria del 09/02/2010, Sentenza T.A.R. Marche del 26/04/2007) ed in particolare del parere dell'autorità di vigilanza n.110 del 09/04/2008, rileva che, per la particolare organizzazione dei Lloyd's quale si deduce dalla Sentenza del T.A.R. Umbria del 09/02/2010, le offerte presentate dai due Sindacati concorrenti alla gara, non possano ritenersi imputabili ad un unico centro decisionale, in quanto gli stessi si presentano, fino a prova contraria, come centri di interessi distinti.

Il parere dell'Autorità di Vigilanza n.110 del 09/04/2008 precisa altresì che l'autonomia e concorrenzialità esistente fra i diversi Sindacati dei Lloyd's evita il determinarsi di effetti distorsivi sul mercato e, dunque, di arrecare preguidizio alla libertà di concorrenza e di par condicio tra i partecipanti e riconosce la possibilità che diversi Sindacati dei Lloyd's presentino autonome offerte in una medesima gara.

Per quanto sopra la Commissione ammette alla gara entrambe le offerte presentate dai Lloyd's , in quanto la circostanza che la documentazione di gara di sia stata sottoscritta da un unico soggetto, “ calata nella struttura organizzativa dei Lloyd's, perde quel valore indiziario su base oggettiva che consente di desumere l'esistenza di un unco centro decisionale cui ricondurre i soggetti partecipanti alla gara....”( Sentenza T.A.R. Umbria del 09/02/2010).

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