parte ricorrente, in quanto legittimamente esclusa dalla gara non ha interesse a prendere visione dell’offerta tecnica prodotta dall’aggiudicataria,
non potendone contestare, per i principi elaborati dalla citata Adunanza plenaria n. 4 del 2011, la posizione di affidataria dell’appalto
l’impugnazione immediata della lex specialis di gara è ammissibile solo ove siano censurate clausole escludenti che stabiliscano, con prescrizioni inequivoche, requisiti di partecipazione alla procedura selettiva non posseduti dalla concorrente (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625; id. 14 luglio 2011, n. 4274), ipotesi queste non verificatesi nel caso di specie in cui la ricorrente ha presentato un’offerta
le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l'interessato ad un’immediata impugnazione, sono soltanto quelle che prescrivono in modo inequivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l'effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons.St., sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454 e 19 settembre 2011, n. 5323);
la mera partecipazione (di fatto) alla gara pubblica non è elemento sufficiente al riconoscimento della legittimazione al ricorso atteso che questa deriva da una qualificazione di carattere normativo e postula un esito positivo del sindacato sulla ritualità dell’ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva;
di conseguenza, la definitiva esclusione o l’accertamento dell’illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva, e tale esito rimane fermo in ogni caso in cui l’illegittimità della partecipazione alla gara è stata definitivamente accertata per inoppugnabilità dell’atto di esclusione ovvero per annullamento dell’atto di ammissione
l’omessa o tardiva comunicazione da parte della stazione appaltante all’impresa, partecipante a gara pubblica, dell’avvenuta definitiva aggiudicazione dell’appalto, anche se prevista dall’art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici, non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione, ma, al più, solo sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (Cons. St., sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3823; Tar Napoli, sez. I, 11 marzo 2011, n. 1441; Tar Latina 19 aprile 2010, n. 539; Tar Reggio Calabria, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 942);
la legittimità dell’esclusione dalla gara della ricorrente comporta la reiezione della domanda risarcitoria dalla stessa proposta
sentenza numero 8275 del 27 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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