sabato 5 novembre 2011

Legittima richiesta di aprire uno sportello nella sede camerale in alternativa al fatturato pregresso

non sussiste la paventata illegittimità del bando nella parte in cui lo stesso prescrive, in alternativa alla dimostrazione della capacità tecnico -professionale della impresa partecipante mediante la dichiarazione del fatturato pregresso, l’assunzione dell’obbligo ad aprire uno sportello all’interno della sede camerale.


la singola stazione appaltante può prescrivere requisiti idoneativi diversi rispetto a quelli normativamente fissati in ragione della specificità del servizio da appaltare, anche al fine di meglio tutelare l'interesse pubblico perseguito,

 in quanto rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi ed ulteriori di quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto e della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito,

in modo da non restringere, oltre lo stretto indispensabile, la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio (C. stato, sz. V, sent. n. 5653 del 22/09/2009 e giurisprudenza in essa richiamata)


Passaggio tratto dalla sentenza numero 2565 del 24 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania


Osserva al proposito il Collegio che, premessa, nel bando la necessità del possesso dell’iscrizione alla CCIAA quale requisito (soggettivo) di partecipazione, la richiesta di dimostrazione del fatturato pregresso costituisce solo uno dei criteri previsti dall’art. 42 del cod. Appalti al fine di comprovare la capacità tecnica e professionale della ditta partecipante, essendo prevista, nello stesso articolo 42 citato una ampia gamma di criteri alternativi, tutti atti a dimostrare il possesso del requisito richiesto. Tra tali criteri, ben può annoverarsi quello prescelto dalla stazione appaltante consistente nell’obbligo ad aprire uno sportello all’interno delle camera di Commercio, impegno che presuppone il possesso di attrezzature, di mezzi tecnici e di risorse umane di cui l’offerente dispone per eseguire l’appalto.

E’ da rilevare, infine, che il richiesto requisito non presenta carattere di illogicità ed appare congruo rispetto allo scopo perseguito dalla stazione appaltante, scopo che è quello di ottenere la prestazione di un servizio agile e competitivo, che una impresa, anche se di recente costituzione, può fornire se collocata all’interno dell’ente appaltante, a stretto contatto con gli utenti del servizio.

Le contestate prescrizioni del bando consentono poi di garantire la più ampia platea di partecipanti, superando le posizioni di privilegio di aziende consolidate nel mercato, a scapito di quelle di recente costituzione che offrano comunque le richieste garanzie di capacità tecnico professionale.

La circostanza che la lex specialis di gara preveda l’attribuzione di un punteggio, in sede di individuazione dei parametri tecnici di cui all’art. 3 punto 3.2 sub C) del disciplinare di gara, per l’attivazione di uno sportello dedicato all’interno dell’Ente appaltante, non contrasta con la previsione di tale elemento tra i requisiti di ordine generale, in alternativa alla dimostrazione del fatturato pregresso, in quanto, da un lato, ad esso la stazione appaltante attribuisce valenza determinante ai fini della efficienza del servizio e, dall’altro lato, da ciò, risulta garantita la par condicio in quanto tutti i partecipanti alla gara, anche quelli in possesso del richiesto fatturato pregresso, potrebbero obbligarsi all’apertura dello sportello interno, conseguendo così la corrispondente valutazione tecnica ed il relativo punteggio

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