lunedì 10 ottobre 2011

E’ ammessa la riunione in Ati di imprese invitate separatamenete

Nelle procedure indette con il metodo della licitazione privata (oggi procedure ristrette) si ritiene ammissibile la riunione in A.t.i. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo nella legge alcun espresso divieto in tal senso.

Tale conclusione scaturisce dall’assunto che il legislatore ha inteso favorire il fenomeno del raggruppamento di imprese, individuando nella fase di presentazione dell'offerta il momento della procedura da cui decorre il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti, divieto che non opera nella fase di prequalificazione.

Con riguardo al parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 febbraio 2003, n. AS251, che la ricorrente richiama al fine di evidenziare il rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento restrittivo della concorrenza, è appena il caso di evidenziare che detto parere, in assenza di una specifica disposizione normativa, non è idoneo a rendere illegittimo l’operato della stazione appaltante che abbia ammessa la riunione in A.T.I. di imprese invitate separatamente.

L’irrilevanza del citato parere è stata già affermata dal Consiglio di Stato con la menzionata decisione n. 588/09, la quale, con argomentazione condivisibile, ha chiarito come “nel diritto comunitario il raggruppamento temporaneo di imprese sia considerato uno strumento pro-competitivo, il cui utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di qualificazione” e che il rischio di un uso distorto dello strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, con la riduzione dell'effettiva concorrenza e l’incidenza negativa sull'interesse della stazione appaltante a poter contare su un numero più ampio di offerte non è sufficiente ad introdurre in via giurisprudenziale un divieto di costituire associazioni temporanee tra imprese invitate singolarmente.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 488 del 5 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Basilicata, Potenza


Del resto, la tesi della ricorrente non trova riscontro né nella lex specialis di gara, che, nella specie, non pone alcuna limitazione alla presentazione di offerte da parte di imprese invitate individualmente, né nella disciplina legislativa che all’art. 37, comma 12, del d.lgs. 163/2006, reca espressamente: “in caso di procedure ristrette o negoziate…l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti”.

Da tale disposizione emerge come il legislatore ha inteso favorire il fenomeno del raggruppamento di imprese e individuare nella fase di presentazione dell'offerta il momento della procedura, da cui scaturisce il divieto di modificabilità soggettiva della composizione dei partecipanti.

Pertanto, in assenza di una specifica disposizione, che impedisca alle imprese invitate singolarmente di presentare l’offerta in forma associata dopo aver ricevuto la lettera d’invito, non può in alcun modo affermarsi il principio di immodificabilità soggettiva alla fase della prequalificazione in caso di procedura ristretta.

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