ATTENZIONE _
APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, DEVE ESSERE ACCETTATA UNA CAUZIONE PROVVISORIA DI IMPORTO INFERIORE A QUANTO RICHIESTO
Con il terzo e quarto motivo di censura, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’aggiudicazione per insufficienza della garanzia: a fronte di un importo a base di gara pari ad euro 744.000,00 la cauzione offerta è stata pari ad euro 7.140,00, inferiore all’1% normativamente imposto (art. 8, punto 10 del disciplinare ed artt. 46 e 75 del codice dei contratti; determina AVCP n. 4/2012 e CGA n. 764/2012).
In ogni caso, l’integrazione ammessa della polizza, avvenuta con dichiarazione non autenticata dal notaio, sarebbe illegittima.
Ad avviso del Collegio, l’omessa presentazione della garanzia dell’1% dell’importo dei lavori è dovuta, nel caso di specie, ad un evidente errore formale di cui non v’era motivo di impedire la correzione, risolvendosi l’eventuale esclusione in una violazione del principio di cui all’art. 46 comma 1 bis del dlgs 163/06.
Analogamente, e per lo stesso motivo, non avrebbe potuto la SA escludere la concorrente in ragione della mancata autentica dell’integrazione della differenza, trattandosi peraltro di una mera integrazione di una dichiarazione già perfetta sul piano formale
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