venerdì 18 novembre 2011

Commissione illegittimamente formata e risarcimento del danno ingiusto

più che il danno da mancata aggiudicazione –del tutto, sfornito di prova sul punto del nesso causale fra la incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione rispetto alla mancata aggiudicazione– la richiesta risarcitoria deve essere ricondotta al danno per la (sola) partecipazione alla gara in quanto organizzata con criteri colpevolmente illegittimi

la gara indetta dal Comune di Cerreto Sannita ha  previsto una commissione illegittimamente formata da un organo politico della amministrazione (Giunta Comunale)

è indubbia la colpa della pubblica amministrazione, da rapportare, nelle pubbliche gare, ai lati criteri comunitari (cfr, Tar Campania–Napoli, VIII, 4371/2011), concretantesi nel mancato rispetto dei criteri di competenza nella gestione burocratica dell’ente locale

poiché non sussiste prova circa il rapporto fra tale illegittima nomina e l’incidenza che la stessa abbia avuto sulla mancata aggiudicazione in capo alla attuale ricorrente (si sottolinea che la commissione non risulta di per sé illegittima, avendo nei suoi componenti, personale di sicura caratura tecnica), ne consegue che nessuna voce di danno possa essere liquidata per la mancata aggiudicazione (stante anche la sensibile differenza fra i punteggi);


Passaggio tratto dalla sentenza numero 5261 del 10 novembre 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli


per contro, siccome è provato il danno emergente ex se dalla partecipazione ad una gara illegittimamente strutturata (con connessa attività solo defatigatoria), va liquidata, in via del tutto equitativa, la somma di euro 2.500,00=.

A ciò si aggiungano euro 10.000,00= che parte ricorrente dichiara e comprova (cfr., all. 19 e seg. del fasc. dep. 7.1.2011) quali “spese vive” sostenute al fine di gareggiare

Il Tribunale, in argomento, precisa che, riconoscendo le spese di gara, non intende disconoscere la giurisprudenza che esclude dal calcolo risarcitorio per la mancata aggiudicazione le spese di partecipazione (ex pluris, CdS V, 15 febbraio 2010 n. 808): assume tale referente solo perché nella presente, peculiare fattispecie più che il danno da mancata aggiudicazione –del tutto, ripetesi, sfornito di prova sul punto del nesso causale fra la incompetenza dell’organo che ha nominato la commissione rispetto alla mancata aggiudicazione– la richiesta risarcitoria deve essere ricondotta al danno per la (sola) partecipazione alla gara in quanto organizzata con criteri colpevolmente illegittimi in ordine alla formulazione della commissione, in chiaro dispregio, come sopra già indicato, dell’apicale principio della separazione fra livello politico dell’ente e profilo burocratico cui spetta l’adozione degli atti amministrativi, quale la gestione procedurale degli appalti pubblici, compresa la nomina dei commissari (cfr., sul punto, CdS V, n. 6507/2009


Non sono invece da riconoscere le spese, richieste dalla ricorrente, sostenute per la controversia innanzi al G.A., posto che la loro regolamentazione si inscrive a quella (pregressa) attività giudiziale e non partecipa della (attuale) componente risarcitoria


sentenza numero 5261 del 10 novembre 2011 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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