domenica 25 settembre 2011

obbligatoria applicazione del principio di equivalenza nelle specifiche tecniche

può intendersi come equivalente un prodotto che abbia caratteristiche identiche o analoghe al bene descritto in capitolato e che garantisca, almeno, le medesime prestazioni

va affermata la legittimità delle clausole del capitolato speciale relative alle specifiche tecniche dei prodotti richiesti, in quanto rispettose della clausola di equivalenza ed in quanto rientra nella piena discrezionalità tecnica dell’Amministrazione la fissazione delle specifiche tecniche dei prodotti richiesti, per cui la relativa scelta non può che essere sindacata nei limiti della illogicità.


Il principio dell'"equivalenza" si ricava dalla lettera dell'art. 68 del codice degli appalti, ove è prescritto che i documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari devono dettagliatamente indicare le specifiche tecniche richieste, senza però individuare una specifica fabbricazione o provenienza, al fine di evitare la ingiustificata restrizione della rosa dei partecipanti alla gara, con nocumento all'interesse pubblico sotteso alla più ampia partecipazione alla stessa.


È previsto anche, al comma n. 13 che, ove sia necessario al fine della capillare descrizione di un macchinario ricorrere all'indicazione di un tipo specifico di prodotto occorre che tale indicazione sia accompagnata dall'espressione "o equivalente".



La ratio delle disposizioni richiamate contenute nell'art. 68 codice appalti è chiara. Nel rispetto del principio della più ampia partecipazione alle gare finalizzato alla ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente, si esclude espressamente, tranne ove sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, la possibilità di indicare marchi o tipi specifici di produzione, a meno che il riferimento ad un prodotto non sia necessario al fine di descrivere dettagliatamente le caratteristiche che il bene offerto deve possedere. In questo caso è obbligatorio fare ricorso al concetto di equivalenza, con la conseguenza che, in caso di omissione dell'inciso, il bando risulterebbe in parte qua illegittimo


La stazione appaltante, in presenza di offerte equivalenti, deve pertanto verificare la sussistenza dei requisiti descritti al fine di effettuare la valutazione dell'offerta”. (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 06 marzo 2009 , n. 486 che ha pertanto considerata illegittima la valutazione di equivalenza operata dalla stazione appaltante, senza alcuna motivazione, in relazione all’offerta di un prodotto laddove il prodotto richiesto nel capitolato era riconducibile ad uno specifico marchio, con la previsione della clausola di equivalenza; il Tar al riguardo ha osservato che “L'operato della stazione appaltante si presenta in parte qua illegittimo in quanto non vengono rispettate le prescrizioni degli atti di gara.

Vero è che la stazione appaltante gode della più ampia discrezionalità tecnica nel valutare le offerte dei partecipanti alla gara, ma è pur vero che è imprescindibile la rispondenza delle offerte alle prescrizioni del bando, valutata anche per equivalente, ove previsto

Passaggio tratto dalla sentenza numero 59 del 14 settembre 2011 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta

In altri termini, l'offerta di uno strumento non conforme alle prescrizioni del bando, con riferimento alla sua minore portata…….non può essere ritenuto equivalente, senza incorrere nei dedotti vizi di eccesso di potere e di violazione di legge (art. 68 codice appalti) e della lex specialis…..

La valutazione di equivalenza operata dalla commissione tecnica si presenta pertanto illogica perché contraria alle prescrizioni richieste dal capitolato e priva di adeguata motivazione poiché meramente enunciata.

La mancata corrispondenza degli strumenti offerti rispetto a quelli richiesti con il bando de quo, ove fosse consentita, determinerebbe, oltre che la violazione del principio della par condicio tra tutti i partecipanti, un ingiustificato vantaggio per la ditta che offre attrezzature di minore portata rispetto a quanto richiesto dal bando, poiché il minor costo di tali attrezzature non corrispondenti alle prescrizioni del capitolato andrebbe a influenzare il punteggio attribuito all'offerta economica più vantaggiosa, alla quale però non corrispondono le richieste caratteristiche qualitative della strumentazione richiesta”).

Il principio di equivalenza è altresì evincibile dai commi 7 e 8 del’art. 68 del Dlgs. 163/2006, i quali introducono anche l’onere dell’offerente di fornire la prova circa l’equivalenza del prodotto offerto rispetto a quello indicato nel capitolato (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 17.02.2009, n. 197; T.A.R. Lombardia Milano, sez. I. 19.05.2009, n. 3758).

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