lunedì 10 ottobre 2011

Il risarcimento in forma specifica è la ripartenza della gara

Deve, infine, essere disattesa la domanda, avanzata dalla Ricorrente, finalizzata al riconoscimento del diritto al subentro nell’appalto conseguito dall’Impresa Controinteressata,


previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, dovendo la procedura di gara per cui è causa ripartire dalla valutazione dell’offerta della ricorrente, essendosi l’Amministrazione riservata “la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto” (punto 2, cpv. 1, del disciplinare di gara).

L’inefficacia del contratto, in ogni caso, non può essere dichiarata, non risultando dagli atti del presente giudizio che esso sia stato stipulato.

Anche la domanda della società cooperativa ricorrente principale, diretta ad ottenere la condanna del Comune di Acquaviva delle Fonti al risarcimento di tutti i danni subiti, non può trovare accoglimento, tenuto conto del fatto che la procedura di gara, come s’è detto, deve ripartire dal vaglio dell’unica offerta rimasta in gara e che allo stato l’esito di questa non è automatico.


sentenza numero 1454 del 4 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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