Secondo il Tar, il principio della massima partecipazione possibile è più forte del dovere di partecipanti di conoscere le norme di legge: tesi discutibile???
Se le clausole del bando non risultano chiare, con il rischio di trarre in inganno i partecipanti, l’amministrazione deve osservare il principio della massima partecipazione possibile, e ammettere l’integrazione della cauzione
Secondo il Tar infatti << E’ vero, infatti, che i concorrenti, calcolando il 2% dell’importo netto posto a base di gara avrebbero potuto comprendere che il dimezzamento consentito dall’articolo 75, comma 7, del Codice, era già compreso nell’importo di € 3.240,83; ma c’è da considerare che il dimezzamento era espresso al femminile (<<ridotta del 50%>>) ed autorizzava pertanto, sul piano strettamente letterale, a riferirlo all’importo della <<cauzione>> precedentemente indicato, anziché al <<2% dell’importo netto posto a base di gara>>.
Il Collegio ritiene che non si possano onerare i concorrenti, soprattutto in una procedura attivata in via d’urgenza, del rischio di interpretare previsioni che non siano, anche letteralmente, del tutto univoche e prive di aporie. >>
E che quindi, nel caso in esame, correttamente la Commissione di gara, in applicazione del principio del favor partecipationis e del principio di proporzionalità, abbia consentito la regolarizzazione della cauzione (in questo senso, relativamente ad incertezze applicative sul dimezzamento della cauzione, cfr. Cons. Stato, IV, 28 febbraio 2005, n. 692; TAR Friuli V-G, I, 9 luglio 2009, n. 563).
Passaggio tratto dalla sentenza numero 293 del 12 settembre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
Nessun commento:
Posta un commento