domenica 25 settembre 2011

legittima esclusione per omissione della indicazione dei costi della sicurezza

la ricorrente, avendo formulato un’offerta da cui si desumeva solo l’indicazione del costo relativo alla sicurezza per i rischi da inteferenza (quantificati dalla Stazione appaltante), e non anche i costi per la sicurezza c.d. “interni”, attinenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara

i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e all’art. 26, della legge n. 81 del 2009, sono i costi c.d. ‘propri’ che l’operatore economico deve sostenere per eseguire le prestazioni contrattuali appaltate, che la Stazione appaltante deve poter apprezzare (specialmente sotto il profilo della congruità) rilevandoli dalle offerte presentate in sede di gara.

 In sostanza, i costi della sicurezza che i concorrenti devono specificatamente indicare sono anche i “costi interni” dell’impresa e non solo quelli (diversi) rappresentati dai “costi da interferenza”.

I secondi, non soggetti a ribasso, sono quelli fissati dalla stazione appaltante, mentre i primi sono i costi che sopportano le singole imprese, non predeterminati a monte ma da indicare in sede di offerta per permettere all’Amministrazione di operare le proprie valutazioni al riguardo.

Il combinato disposto degli articoli 86 e 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, impone ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza.

La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del codice dei contratti pubblici sia immediatamente precettiva e idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza.

 L’inosservanza delle norme dettate dal d.lgs.n. 163 del 2006 che impongono l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica, anche in assenza di una espressa comminatoria della lex specialis, la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa da ritenere, per tale ragione incompleta (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; TAR Toscana, Sez, II, 31 ottobre 2007, n. 3565; TAR Lazio, Sez. II bis, 11 ottobre 2006, n, 10258).

Passaggio tratto dalla sentenza numero 7526 del 23 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Il Collegio ritiene che la prima delle due censure proposte in via incidentale dalla Controinteressata S.p.a., sia fondata.

Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio, condotto alla luce della disciplina applicabile alla fattispecie, emerge che la lettera di invito (cfr. doc. 6, della controinteressata, pag. 12) prevedeva che, nell’offerta economica, i concorrenti avrebbero dovuto indicare i costi della sicurezza. Poiché la lex specialis richiamava gli articoli 86 e 87 del codice dei contratti pubblici, deve ritenersi che gli operatori economici avrebbero dovuto indicare sia i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (di cui all’art. 86, del d.lgs. n. 163 del 2006) a copertura dei c.d. “rischi da interferenza”, quantificati per il lotto 2 dalla Stazione appaltante in € 7.348,40, e sia i costi della sicurezza c.d. “propri” (di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006).

L’offerta economica della Ricorrente  Service S.r.l., però, non conteneva specifiche indicazioni circa i costi della sicurezza. Sotto questo profilo, è evidente l’insufficienza della dichiarazione resa in sede di gara dalla ricorrente, con la qual si è affermato che “il prezzo scontato è comprensivo di qualsiasi spesa, … e di ogni obbligo imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle convenzioni stesse di lavoro”.

Le carenti dichiarazioni della Ricorrente  Service S.r.l. non assumono particolare rilievo in relazione ai costi della sicurezza non soggetti a ribasso (ex art. 86, d.lgs. n. 163 del 2006), perché gli stessi erano stati quantificati e indicati direttamente dalla Stazione appaltante (in € 7.348,40), ma si rivelano decisive in relazione ai costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, perché omettendo di quantificare e indicare nell’offerta tali costi, la ricorrente ha violato la lex specialis di gara, ha contravvenuto la citata norma del codice dei contratti pubblici, la quale stabilisce che “i costi relativi alla sicurezza, … devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi e delle forniture” (cfr. art. 87, co. 4, d.lgs. n. 163/2006) ed ha disatteso l’articolo 26, comma 6, della legge n. 81/2009, che ha ribadito l’obbligo in questione.

Per evitare equivoci, va evidenziato che i costi della sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 e all’art. 26, della legge n. 81 del 2009, sono i costi c.d. ‘propri’ che l’operatore economico deve sostenere per eseguire le prestazioni contrattuali appaltate, che la Stazione appaltante deve poter apprezzare (specialmente sotto il profilo della congruità) rilevandoli dalle offerte presentate in sede di gara. In sostanza, i costi della sicurezza che i concorrenti devono specificatamente indicare sono anche i “costi interni” dell’impresa e non solo quelli (diversi) rappresentati dai “costi da interferenza”. I secondi, non soggetti a ribasso, sono quelli fissati dalla stazione appaltante, mentre i primi sono i costi che sopportano le singole imprese, non predeterminati a monte ma da indicare in sede di offerta per permettere all’Amministrazione di operare le proprie valutazioni al riguardo.

Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il combinato disposto degli articoli 86 e 87, comma 4, ultimo periodo, del codice dei contratti pubblici, impone ai concorrenti di segnalare gli oneri economici che ritengono di sopportare al fine di adempiere esattamente agli obblighi di sicurezza sul lavoro, al duplice fine di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla stazione appaltante la valutazione della congruità dell’importo destinato ai costi per la sicurezza. La mancanza di una specifica previsione sul tema in seno alla lex specialis non toglie che la disciplina del codice dei contratti pubblici sia immediatamente precettiva e idonea ad eterointegrare le regole procedurali, imponendo agli offerenti di indicare separatamente i costi per la sicurezza. L’inosservanza delle norme dettate dal d.lgs.n. 163 del 2006 che impongono l’indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica, anche in assenza di una espressa comminatoria della lex specialis, la sanzione dell’esclusione, in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa da ritenere, per tale ragione incompleta (Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2010, n. 4849; TAR Toscana, Sez, II, 31 ottobre 2007, n. 3565; TAR Lazio, Sez. II bis, 11 ottobre 2006, n, 10258).

In conclusione, la Ricorrente  Service S.r.l. – avendo formulato un’offerta da cui si desumeva solo l’indicazione del costo relativo alla sicurezza per i rischi da inteferenza (quantificati dalla Stazione appaltante), e non anche i costi per la sicurezza c.d. “interni”, attinenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa - avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara (TAR Lazio, Sez. III Quater, 27 aprile 2011, n. 3620; TAR Lombardia, Brescia, 20 aprile 2011, n. 653).

Nessun commento:

Posta un commento