E’ principio pacifico in giurisprudenza che è onere della P.A., ove richieda particolari requisiti o imponga specifici criteri per la formazione e ammissione di una offerta congrua, specificare chiaramente, nella lex specialis del procedimento, ciò che si richiede ai potenziali concorrenti.
Per altro, a fronte di eventuali margini di incertezza (invero, per come chiarito, neanche sussistenti) circa il significato delle singole clausole o disposizioni contenute negli atti di autoregolamentazione delle gare pubbliche, la stazione appaltante opera correttamente ove, facendo applicazione del canone ermeneutico del favor partecipationis, ammetta tutte le offerte.
Detto principio, infatti, opera come criterio teleologico da osservarsi allorché la lex specialis lasci spazio ad incertezze, contenendo clausole di dubbia interpretazione (cfr., ex multis, T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 13 aprile 2010, n. 239).
Anche questa Sezione (cfr. sent. 4 giugno 2010, n. 2117) ha già avuto modo di precisare come risulti arbitrario forzare l'interpretazione del bando fino ad impedire la partecipazione alla gara di concorrenti in possesso dei requisiti come richiesti dal bando stesso; e ciò in ossequio al richiamato canone del favor partecipationis, il cui scopo è quello di imporre, quando il significato di una clausola possa apparire incerto, una lettura della lex specialis capace di ampliare il ventaglio dei partecipanti alla gara per accrescere la possibilità di contrattare a condizioni più convenienti per il pubblico interesse (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1365).
Va rigettata la domanda di risarcimento del danno, per altro prospettato solo in maniera generica, posto che il pronto ristoro ottenuto in forma specifica con la presente decisione ne determina l’insussistenza
sentenza numero 2264 del 20 settembre 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania
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