domenica 25 settembre 2011

l’attività di ‘medico competente’ è inclusa nella polizza di rct

La compagnia di assicurazioni ha dichiarato che <<nella copertura assicurativa originaria è compresa l’attività di medico competente incaricato dalla contraente così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08”, ovviamente “in funzione di secondo rischio rispetto alla polizza di responsabilità civile professionale stipulata singolarmente dai medici competenti incaricati dalla contraente”

La polizza presentata con un massimale di € 5.000.000 per danni a persone e di € 2.500.000 per danni a cose, garantisce le “attività di coordinamento ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro”, senza specifici riferimenti alle attività che la contraente sarebbe stata chiamata a svolgere per l’assolvimento dell’incarico di ‘medico competente’.

Non vi è ragione per ritenere che dette attività non debbano ritenersi incluse nei compiti di assistenza in materia di igiene sul lavoro che formano oggetto della garanzia assicurativa, tanto più che le condizioni particolari allegate alla polizza non prevedono delimitazioni o esclusioni di sorta al riguardo

nessun rilievo può essere mosso nei confronti della stazione appaltante la quale ha puntualmente accertato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al raggruppamento aggiudicatario, nello specifico documentati da una polizza assicurativa avente un oggetto corrispondente, senza esclusioni, alle attività che formavano oggetto del servizio posto in gara.

Del tutto esente da mende appare anche il comportamento del soggetto aggiudicatario che, dapprima, si è curato di stipulare il prescritto contratto di assicurazione con una primaria compagnia del settore, peraltro con un massimale ben più elevato di quello richiesto dalla legge di gara, e, successivamente, si è anche attivato con l’assicuratore perché fossero più rigorosamente definiti i confini delle prestazioni garantite dalla copertura assicurativa.
Sarebbe del tutto iniquo, d’altronde, far ricadere sul concorrente le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’imperfetta redazione di uno strumento contrattuale (la polizza assicurativa) che si presume unilateralmente predisposto dall’altro contraente

Passaggio tratto dalla sentenza numero 964 del 9 settembre 2011 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

premessa

In sintesi, le ricorrenti affermano che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancanza del requisito della copertura assicurativa delle prestazioni oggetto del contratto, richiesto dalla lex specialis a pena di esclusione: la polizza assicurativa prodotta in gara non comprenderebbe, infatti, le attività connesse all’incarico di ‘medico competente’ ex d.lgs. n. 81/2008, specificamente consistenti nell’effettuazione delle visite mediche ai lavoratori e facenti parte delle prestazioni richieste dalla legge di gara.

Le ricorrenti chiedono anche che sia dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato a seguito dell’aggiudicazione e che la stazione appaltante sia condannata al risarcimento dei danni


Anche le censure di legittimità dedotte dalla ricorrente incidentale riguardano la mancanza della prescritta copertura assicurativa, atteso che il raggruppamento ricorrente, in luogo della polizza richiesta dalla legge di gara, si è limitato a presentare tre dichiarazioni concernenti la copertura assicurativa personale dei professionisti della cui collaborazione si sarebbero avvalse le imprese del raggruppamento
Nel merito, il ricorso è infondato.

9.1) Come anticipato in premessa, le censure dedotte da parte ricorrente, nel contesto dell’unico motivo di ricorso, sono tese ad evidenziare la pretesa insussistenza in capo al raggruppamento aggiudicatario dei requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dalla legge di gara.

Le esponenti fanno specifico riferimento al requisito previsto dal punto 7, lett. F), del disciplinare di gara che richiedeva il “possesso di polizze assicurative R.C. professionale inerenti ai settori oggetto di gara con massimali di almeno € 1.500.000,00 per danni a persone e a cose”.

La polizza prodotta in gara dal raggruppamento aggiudicatario non sarebbe stata conforme alla richiamata prescrizione in quanto, non garantendo la copertura delle attività sanitarie comprese nell’incarico di ‘medico competente’, non si sarebbe estesa a tutti i ‘settori oggetto di gara’.

9.2) Occorre riconoscere che la polizza presentata da Controinteressata S.r.l. ai fini della partecipazione alla gara non si connota, come avviene non infrequentemente per questo tipo di documenti, per la perspicuità delle espressioni utilizzate.

Tale polizza, rilasciata da COMPAGNIA Assicurazioni con un massimale di € 5.000.000 per danni a persone e di € 2.500.000 per danni a cose, garantisce, infatti, le “attività di coordinamento ed assistenza alle aziende in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro”, senza specifici riferimenti alle attività che la contraente sarebbe stata chiamata a svolgere per l’assolvimento dell’incarico di ‘medico competente’.

Tuttavia, non vi è ragione per ritenere che dette attività non debbano ritenersi incluse nei compiti di assistenza in materia di igiene sul lavoro che formano oggetto della garanzia assicurativa, tanto più che le condizioni particolari allegate alla polizza non prevedono delimitazioni o esclusioni di sorta al riguardo.

Lo stesso agente della Compagnia assicuratrice, espressamente richiestone dalla stazione appaltante, ha espressamente confermato, con nota del 26 novembre 2010, che l’attività di ‘medico competente’ era inclusa nella garanzia prestata con la polizza in questione.

9.3) L’attività istruttoria svolta nel corso del giudizio ha condotto alle medesime risultanze.

In ottemperanza ad apposita ordinanza presidenziale, infatti, COMPAGNIA Assicurazioni ha dichiarato, con nota del 3 gennaio 2011, che “nella copertura assicurativa originaria è compresa l’attività di medico competente incaricato dalla Soc. Controinteressata srl così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08”, ovviamente “in funzione di secondo rischio rispetto alla polizza di responsabilità civile professionale stipulata singolarmente dai medici competenti incaricati dalla Soc. Controinteressata srl”.

A scanso di residui dubbi, peraltro, è stata stipulata, in data 26 novembre 2010, un’appendice alla polizza assicurativa con cui le parti (Controinteressata S.r.l. e COMPAGNIA Assicurazioni) dichiarano che “relativamente alla responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro, è compresa l’attività di medico competente incaricato dalla Soc. Controinteressata srl così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08”: la stipulazione ‘a premio zero’ (cioè senza corresponsione di alcuna maggiorazione di premio) vale ad escludere che le parti abbiano inteso, con l’appendice, estendere le garanzie previste dall’originaria polizza.

9.4) Tanto precisato, nessun rilievo può essere mosso nei confronti della stazione appaltante la quale ha puntualmente accertato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al raggruppamento aggiudicatario, nello specifico documentati da una polizza assicurativa avente un oggetto corrispondente, senza esclusioni, alle attività che formavano oggetto del servizio posto in gara.

Del tutto esente da mende appare anche il comportamento del soggetto aggiudicatario che, dapprima, si è curato di stipulare il prescritto contratto di assicurazione con una primaria compagnia del settore, peraltro con un massimale ben più elevato di quello richiesto dalla legge di gara, e, successivamente, si è anche attivato con l’assicuratore perché fossero più rigorosamente definiti i confini delle prestazioni garantite dalla copertura assicurativa.

Sarebbe del tutto iniquo, d’altronde, far ricadere sul concorrente le eventuali conseguenze pregiudizievoli dell’imperfetta redazione di uno strumento contrattuale (la polizza assicurativa) che si presume unilateralmente predisposto dall’altro contraente.

Nessun commento:

Posta un commento