martedì 27 settembre 2011

La domanda risarcitoria va rigettata per mancanza di prove sul danno subito

L’art. 34, comma 3 cod. proc. amm. impone infatti che venga esaminata in ogni caso la domanda risarcitoria, ancorché sia venuta meno l’utilità o l’interesse all’annullamento dell’esclusione nel corso del giudizio.

Atteso che non è stata raggiunta la prova del quantum debeatur, non occorre più approfondire l’an debeatur, compreso l’accertamento incidentale, divenuto superfluo, in ordine alla legittimità o meno del provvedimento impugnato

Si osserva che ogni domanda risarcitoria è composta di due “pilastri” strutturali, l’an debeatur ed il quantum debeatur.

Ai fini dell’an debeatur è necessario che, oltre all’illegittimità dell’atto, il cui accertamento è espressamente prescritto dall’art. 34 citato quale presupposto indefettibile per il riconoscimento del risarcimento di danno, siano configurabili l’elemento soggettivo della colpa o del dolo ed il nesso causale tra l’illecito ed il danno.

Ai fini del quantum debeatur è necessario che siano forniti, o quantomeno allegati, gli elementi di prova nella disponibilità del richiedente che consentano la quantificazione del danno.

Non esiste un ordine prioritario nell’esame dei due elementi strutturali (an debeatur e quantum debeatur), in quanto l’insussistenza o l’infondatezza di uno di essi comporta il rigetto nel merito dell’intera domanda risarcitoria.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 316 del 15 settembre 2011 pronunciata dalla Tar Provincia Autonoma di Bolzano

Premesse queste brevi considerazioni, con riferimento al caso in esame conviene approfondire per primo il ‘quantum debeatur’, essendo facile rilevare che i ricorrenti non abbiano fornito alcun elemento probatorio a sostegno della loro pretesa risarcitoria. Affermano di avere subito un danno di ca. 360.400,00 Euro senza – tuttavia - produrre alcuna fattura o altro documento contabile atti a corroborare l’affermazione. Alla mancata allegazione non può supplire il giudice attraverso i propri poteri acquisitivi d’ufficio che, con l’evidente fine di garantire la parità delle armi, sono azionabili solo se la prova del quantum debeatur dipendesse dalla collaborazione della pubblica amministrazione (art. 64, comma 3 cod. proc. amm.). Atteso che non è stata raggiunta la prova del quantum debeatur, non occorre più approfondire l’an debeatur, compreso l’accertamento incidentale, divenuto superfluo, in ordine alla legittimità o meno del provvedimento impugnato.

La domanda risarcitoria annessa al ricorso principale va pertanto rigettata.

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