Secondo quanto stabilito dall’art. 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, in ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori c.d. speciali (quale quello del trasporto oggetto di causa), gli enti aggiudicatori hanno facoltà di utilizzare criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse diversi e ulteriori rispetto a quelli indicati nell’art. 86 del medesimo codice dei contratti pubblici, a condizione che ne diano indicazione nell’avviso con cui viene indetta la gara o nell’invito a presentare le offerte.
Proprio richiamando tale disciplina derogatoria, Co.Tra.L. S.p.A. ha previsto, nell’avviso di gara e nella lettera di invito, che “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, 87 e 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, Cotral valuterà la congruità delle offerte inferiori alla media aritmetica dell’importo delle offerte ammesse, decurtata del 20%”
Passaggio tratto dalla sentenza numero 7479 del 21 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Al riguardo, va considerato, da una parte, che la ricorrente non ha contestato l’applicabilità e l’applicazione alla fattispecie dell’art. 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, in ipotesi di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori c.d. speciali (quale quello oggetto di causa, relativo al trasporto pubblico) e, dall’altra, che proprio richiamando tale disciplina derogatoria, Co.Tra.L. S.p.A. ha previsto, nell’avviso di gara e nella lettera di invito, che “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, 87 e 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, Cotral valuterà la congruità delle offerte inferiori alla media aritmetica dell’importo delle offerte ammesse, decurtata del 20%” (cfr. par. 15 dell’avviso di gara e par. E della lettera di invito
La ricorrente non ha contestato il fatto che, applicando il criterio di valutazione indicato nella lex specialis (cfr. par. 15 dell’avviso di gara e par. E della lettera di invito: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 1, 87 e 206, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, Cotral valuterà la congruità delle offerte inferiori alla media aritmetica dell’importo delle offerte ammesse, decurtata del 20%”), l’offerta della controinteressata avrebbe superato indenne il vaglio di attendibilità e, quindi, deve ritenersi che la Commissione di gara abbia correttamente operato nel rispetto delle previsioni contenute nella lex specialis, ritenendo congruo il canone offerto dall’aggiudicataria in relazione al servizio da svolgere.
Vanno considerate infondate anche le censure basate sulla presunta violazione, da parte della controinteressata, del punto 5.11 del capitolato speciale di appalto.
Sotto questo profilo – a prescindere dal fatto che la ricorrente non ha contestato le circostanze evidenziate dalla controinteressata con la memoria in data 4.4.2011, relative al fatto che la Società Centro Controinteressata e Trasporto Valori non ha nel proprio organico 60 dirigenti e 2 co.co.co. -, non si può affermare l’incongruità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, perché la Ricorrente S.r .l. non ha fornito sufficienti elementi di valutazione per dimostrare che la Società Centro Controinteressata e Trasporto Valori non ha rispettato le condizioni normative e retributive fissate dal CCNL di categoria.
Inoltre, va considerato che la clausola del capitolato citata dalla ricorrente attiene alla fase esecutiva del rapporto e non a quella procedimentale, tanto che , ai sensi del combinato disposto dei punti 5.15 e 5.16 del c.s.a., solo nel corso dell’esecuzione del contratto Co.Tra.L. S.p.A. avrebbe potuto e dovuto effettuare tutti gli accertamenti necessari per assicurare il rispetto, da parte dell’aggiudicataria, delle prescrizioni relative agli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e di ogni altro tipo, concernenti i propri lavoratori, con conseguente possibilità di esercitare le facoltà previste al punto 11.4.2, lett. d) del medesimo capitolato, addivenendo alla risoluzione del contratto per gravi violazioni alla normativa in materia di retribuzione e contribuzione dei lavoratori.
Nessun commento:
Posta un commento