mercoledì 21 settembre 2011

Applicazione dell’articolo 48 del codice dei contratti ed escussione della cauzione provvisoria

la censura la quale lamenta che l'articolo 48 del codice dei contratti pubblici non consentiva l'escussione della cauzione provvisoria va respinta perché l’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, al comma 1, per la parte che qui interessa, prevede che qualora l’offerente sorteggiato non comprovi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11;


la censura la quale lamenta che nella segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di competenza non si sono tenute separate le rispettive responsabilità dei ricorrenti, poiché la dichiarazione di cui trattasi è stata sottoscritta da solo ingegnere progettista e non dalla impresa ricorrente, va respinta perché la normativa di gara imponeva comunque una corretta dichiarazione dei requisiti del progettista;

passaggio tratto dalla sentenza numero 7346 del 10 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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