la censura la quale lamenta che l'articolo 48 del codice dei contratti pubblici non consentiva l'escussione della cauzione provvisoria va respinta perché l’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006, al comma 1, per la parte che qui interessa, prevede che qualora l’offerente sorteggiato non comprovi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11;
la censura la quale lamenta che nella segnalazione all'Autorità di vigilanza per i provvedimenti di competenza non si sono tenute separate le rispettive responsabilità dei ricorrenti, poiché la dichiarazione di cui trattasi è stata sottoscritta da solo ingegnere progettista e non dalla impresa ricorrente, va respinta perché la normativa di gara imponeva comunque una corretta dichiarazione dei requisiti del progettista;
passaggio tratto dalla sentenza numero 7346 del 10 settembre 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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