In realtà la revoca è stata pronunciata per omessa produzione di documenti; e ciò in quanto la cooperativa in questione aveva fornito con ritardo l’elenco delle risorse umane destinate all’espletamento del servizio.
Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art.12 del D.Lgs n.157/1995 e dell’art.29 della Direttiva 92/50/CEE, deducendo:
- che la normativa richiamata precedeva l’esclusione dalla gara del soggetto che “si fosse reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali” o che “si fosse reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire le informazioni esigibili … (…)…”;
- e che la cooperativa “Il Controinteressata” (aggiudicataria e contro interessata nel presente giudizio) non è stata esclusa non ostante l’A.U.S.L. di Bologna Sud le avesse revocato, per inadempimento in sede di esecuzione, l’aggiudicazione del servizio di fornitura O.T.A. per l’anno 1999.
La censura non può essere condivisa.
Ben vero è che l’A.U.S.L. di Bologna Sud ha revocato alla cooperativa “Il Controinteressata” l’aggiudicazione, precedentemente deliberata, del servizio di fornitura di prestazioni O.T.A. per l’anno 1999.
Ma è altrettanto vero che ciò non è avvenuto a cagione di violazioni considerabili “gravi”.
Si è trattato, dunque, di un mero ritardo, e cioè di un disguido, e comunque dell’inadempimento ad un mero “onere” (id est: di una obbligazione strumentale all’esercizio di una facoltà o all’acquisizione di un vantaggio), e non della violazione di un vero e proprio “obbligo” contrattuale o, ciò che sarebbe ancor più grave, di un “dovere” giuridico).
E certamente non si è trattato di una grave inesattezza nel fornire informazioni; che è ciò che avviene quando si forniscono informazioni false o erronee.
Non sussistono quindi ragioni per ritenere illegittima la scelta della Commissione di gara di non escludere la controinteressata.
tratto dalla sentenza numero 4972 dell’ 1 giugno 2011 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
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