mercoledì 21 settembre 2011

legittima escussione per mancata dichiarazione delle condanne subite dal direttore tecnico

Legittimi sia l’annullamento dell’aggiudicazione che l’escussione della cauzione provvisoria per non veridicità delle dichiarazioni

Anche la mancata dimostrazione dei requisiti di ordine generale, oltre a quelli di ordine speciale (ex art 48) comporta, come atto dovuto, l’escussione della garanzia provvisoria


l'omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, a maggior ragione nei casi in cui la richiesta di informazioni è puntuale da parte della stazione appaltante, rileva non solo in quanto non consente all’amministrazione una completa valutazione dell'affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara;

ritenuta altresì la doverosità dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza in quanto, come già sostenuto in casi analoghi (cfr. T.A.R Veneto, I, n. 1554/2010, 4681/2010, n. 455/2011), in tema di appalti pubblici, anche a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti di ordine generale - contemplati dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 - deve essere effettuata la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al fine della conseguente annotazione nel casellario informatico;

invero, sebbene l'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'Autorità di Vigilanza come conseguenza dell'esclusione dalla gara, si riferisca testualmente alla mancanza dei soli requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, tuttavia, tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 38 dello stesso d.lgs., il quale prevede l'esclusione dalle gare per tutti i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e conseguentemente si deve ritenere immanente nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalare all'Autorità sui contratti tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale;”;


passaggio tratto sentenza numero 1387 del 13 settembre 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Visti gli atti di gara, in particolare il bando ed il disciplinare;

atteso che in base alle prescrizioni contenute nel disciplinare circa i documenti e le dichiarazioni da inserire nel Plico n. 1 – Documentazione amministrativa (lettera b punto 3) era espressamente richiesto che i concorrenti dichiarassero tutti i provvedimenti di condanna subiti, indipendentemente dalla loro gravità, essendo tale profilo riservato al giudizio della stazione appaltante (…non solo quelli che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale “, in quanto la valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante), come testualmente indicato;

dato atto che la ricorrente non ha fornito tutte le dichiarazioni richieste, omettendo quella relativa alle condanne subite dal direttore tecnico;

esclusa ogni rilevanza circa la buona fede dell’omissione ed in ordine alla rilevanza sociale dei reati per i quali il direttore tecnico è stato condannato, in quanto la disposta esclusione deriva dall’oggettiva violazione della prescrizione del disciplinare di gara;

richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 782/11, secondo la quale “…le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne riportate dai concorrenti ed alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano alla stazione appaltante e non al concorrente medesimo, il quale è pertanto tenuto a indicare tutte le condanne riportate, non potendo operare a monte alcun "filtro" e omettendo la dichiarazione di alcune di esse sulla base di una selezione compiuta secondo criteri personali ( Consiglio di Stato, sez. IV, 10 febbraio 2009, n. 740);

che detto principio, ritenuto peraltro applicabile anche in assenza di un’espressa previsione del bando e/o del disciplinare, è a maggior ragione applicabile nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, sia la stessa lex specialis a precisare l’obbligo di indicare comunque tutte le condanne subite;

ricordato infine che l'omissione, o la non veridicità, della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti pubblici, a maggior ragione nei casi in cui la richiesta di informazioni è puntuale da parte della stazione appaltante, rileva non solo in quanto non consente all’amministrazione una completa valutazione dell'affidabilità del concorrente, ma anche, e soprattutto, in quanto interrompe il nesso fiduciario che necessariamente deve presiedere ai rapporti tra pubblica Amministrazione e soggetto aggiudicatario del contratto posto in gara;

ritenuta altresì la doverosità dell’incameramento della cauzione e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza in quanto, come già sostenuto in casi analoghi (cfr. T.A.R Veneto, I, n. 1554/2010, 4681/2010, n. 455/2011), in tema di appalti pubblici, anche a seguito dell'accertata mancanza dei requisiti di ordine generale - contemplati dall'art. 38, d.lg. n. 163 del 2006 - deve essere effettuata la segnalazione all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al fine della conseguente annotazione nel casellario informatico;

invero, sebbene l'art. 48, d.lgs. n. 163 del 2006, che prevede la sanzione dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'Autorità di Vigilanza come conseguenza dell'esclusione dalla gara, si riferisca testualmente alla mancanza dei soli requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa, tuttavia, tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 38 dello stesso d.lgs., il quale prevede l'esclusione dalle gare per tutti i soggetti privi dei requisiti di ordine generale e conseguentemente si deve ritenere immanente nell'ordinamento un obbligo generalizzato di segnalare all'Autorità sui contratti tutte le false dichiarazioni rese in sede di gara, ivi comprese quelle relative ai requisiti di carattere generale

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