giovedì 24 novembre 2011

Interpretazione della tassatività delle cause di esclusione

la chiara intenzione del legislatore di ricondurre le esclusioni a ipotesi ben individuate costituisce un criterio che impone di interpretare in maniera restrittiva le ipotesi di esclusione;

 tale criterio è quindi comunque applicabile alle ipotesi di esclusione laddove queste non siano riconducibili a clausole della regolamentazione di gara, ma – come nel caso di specie – si ritenga di poterle ricavare in via interpretativa.



Sotto altro profilo, occorre rimarcare come l’orientamento giurisprudenziale sulla cui base la società ricorrente ritiene debba essere disposta l’esclusione dell’aggiudicatario debba oggi essere valutato alla luce dell’art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti, introdotto dal DL 13 maggio 2011, n. 70, che ha sancito il principio della tassatività delle clausole di esclusione,


secondo cui «…La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle…».


Le previsioni contenute in tale articolo, non sono direttamente applicabili ratione temporis alla fattispecie di cui si tratta (prevedendo l’art. 4, comma 3, del DL 70/2011 che «…Le disposizioni di cui al comma 2, lettere (…) d) (…) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte...», ed essendo stato il bando della presente procedura spedito all’Ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale CE il 10 gennaio 2011);

 sentenza numero 76  del 16 novembre 2011 pronunciata dal Tar Valle d’Aosta, Aosta

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