ATTENZIONE _
LA COMPAGNIA CHE HA EMESSO LA PROVVISORIA SI RIFIUTA DI EMETTERE ANCHE LA FIDEIUSSIONE DEFINITIVA_LEGITTIMO ANNULLAMENTO DI AGGIUDICAZIONE CON ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA
Per giurisprudenza costante, la mancata presentazione di garanzie e coperture assicurative costituisce giusto motivo di esclusione o di revoca dell’aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. IV – 20/4/2010 n. 2199);
inoltre, a seguito della novella del 2011, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III – 1/2/2012 n. 493, richiamata da T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 3/1/2013 n. 16) ha chiarito che la disposizione dell’art. 46 comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici impone una diversa interpretazione dell’art. 75, e rende evidente l’intento di ritenere sanabile o regolarizzabile la mancata prestazione della cauzione provvisoria, al contrario della cauzione definitiva, che garantisce l’impegno più consistente della corretta esecuzione del contratto e giustifica l’esclusione dalla gara.
Alla luce dell’art. 4.3 del disciplinare di gara, il primo sollecito testuale dei documenti risale al 15/9/2009, e l’amministrazione ha accordato un termine ben superiore ai 20 giorni prescritti, dilazionandolo fino al 23/10/2009. E’ stato affermato al riguardo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V – 16/9/2011 n. 5213) che “l'escussione della cauzione provvisoria nel caso specifico si fonda legittimamente sull'omessa produzione documentale … e, in particolare, in base alla previsione contenuta nel capitolato speciale d'appalto (c. s. a.), che al punto … imponeva all'aggiudicataria provvisoria l'obbligo di costituire la cauzione definitiva ex articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 entro il termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, statuendo inoltre che la mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del decreto legislativo 163 del 2006 …”. Dunque, le statuizioni in questa sede censurate hanno costituito la puntuale applicazione degli atti di gara, ai quali l’amministrazione si è accostata con un’interpretazione non severa, concedendo invero (ma inutilmente) un arco temporale assolutamente congruo
a cura di Sonia Lazzini
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