sabato 9 luglio 2011

procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di intermediazione assicurativa, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:l’aggiudicatario ha evidenziato per la sicurezza l’insussistenza dei rischi da interferenze

corretta la risposta dell’aggiudicatario provvisori in merito alla copertura del costo del lavoro, con relative tabelle ministeriali, nonché gli oneri di sicurezza.

E’ quindi possibile ritenere – pur entro i limiti sopra precisati – la adeguatezza e sufficienza delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria, così come è possibile ritenere sufficiente ed adeguato il giudizio espresso dalla commissione circa la congruità delle risposte fornite.


A tale specifico riguardo vanno richiamati i principi elaborati in ordine all’onere di motivazione in caso di giudizio negativo circa il sospetto di anomalia dell’offerta, per il quale non è richiesto un particolare onere motivazionale, essendo sufficiente il richiamo alle giustificazioni fornite e la valutazione di adeguatezza delle stesse, diversamente che nell’ipotesi di giudizio positivo dell’anomalia, ove chiaramente l’onere di motivare tale giudizio è più evidente in rapporto alle conseguenze derivanti proprio dall’accertata anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicatario

Di Sonia Lazzini


Passaggio tratto dalla sentenza numero 1149 dell’ 8  luglio 2011 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

La richiesta di giustificazioni formulata dalla Regione in data 8.7.2010 (doc. 16 Regione), rivolta alle voci di prezzo esposte nell’offerta ed agli altri elementi di valutazione della stessa, ha espressamente precisato che le giustificazioni avrebbero dovuto contenere anche precisazioni in merito alla copertura del costo del lavoro, con relative tabelle ministeriali, nonché gli oneri di sicurezza.

Orbene, premesso che in questa sede non è possibile riformulare il giudizio di congruità delle giustificazioni rese dall’aggiudicataria, ma è unicamente possibile valutare se le stesse siano state adeguatamente rese e si manifestino plausibili e non palesemente incongrue o insufficienti, il Collegio, esaminata la risposta resa da Assodoge in data 15.7.2010, ritiene che detta risposta non sia affetta dalle illegittimità denunciate.

Invero, come si evince dalla lettura delle giustificazioni rese, queste hanno evidenziato i vari “punti di forza” dell’offerta, punti che hanno reso possibile la massima contrazione dell’offerta economica, in modo tale da conseguire, secondo i criteri stabiliti dal bando e chiariti dalla stessa stazione appaltante, il massimo punteggio.

Basti a questo riguardo ricordare l’evidenziata l’esperienza maturata da Controinteressata nel settore del brokeraggio, anche con specifico riguardo alla stazione appaltante, con la quale è da tempo in rapporti professionali.

Indi sono stati evidenziati i vantaggi derivanti dalla vicinanza della sede della società alla sede della Regione, nonché il particolare supporto informatico di cui dispone la società, in grado di elaborare soluzioni veloci e adatte alle problematiche regionali.

Per quanto riguarda il contenuto più strettamente economico dell’offerta, l’aggiudicataria ha avuto modo di chiarire la propria scelta imprenditoriale di non conseguire alcun introito con riguardo alla percentuale sulla provvigione per la polizza RC responsabilità e per la formazione professionale, evidenziando la sostenibilità del servizio nel suo complesso (considerata la remuneratività complessiva dello stesso, derivante dagli introiti fissi per le altre voci del servizio, mentre per la formazione sono state evidenziate le particolari condizioni di favore per quanto riguarda l’impiego di personale interno e per quanto riguarda la gratuità dei convegni cui inviare il personale da formare).

Infine, quanto ai costi della sicurezza e del lavoro, la relazione ha risposto alle richieste dell’amministrazione, allegando le relative tabelle, evidenziando per la sicurezza l’insussistenza dei rischi da interferenze

Né risulta fondato l’ulteriore motivo dedotto con riguardo ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante successivamente al giudizio di congruità espresso dalla commissione di gara.

Invero, la Regione ha ritenuto di effettuare ulteriori approfondimenti prima di pervenire all’approvazione degli atti di gara e procedere all’aggiudicazione definitiva: i chiarimenti così richiesti, tuttavia, non hanno avuto per oggetto profili idonei a modificare il contenuto dell’offerta presentata dalla controinteressata, trattandosi di elementi che riguardavano aspetti rilevanti ai fini dell’instaurando rapporto contrattuale (come si legge testualmente nella richiesta dell’amministrazione).

Ne consegue, anche per tale profilo, l’infondatezza della censura dedotta da parte ricorrente, non essendo stato effettuato alcun nuovo ed ulteriore giudizio di congruità dell’offerta oltre a quello già formulato dalla commissione giudicatrice, giudizio che la Regione ha quindi condiviso dando luogo all’aggiudicazione definitiva del servizio ad Controinteressata.

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