l'interesse della stazione appaltante alla certezza in ordine alla provenienza della garanzia da un soggetto legittimato a impegnare la società risulta tutelato solo se la polizza consente di identificare il soggetto - agente o preposto - che l’ha sottoscritta
Nel caso in esame ciò, come si è visto, è impossibile sia perchè il documento in sostanza non è firmato, sia perchè lo stesso reca indi-cazioni contraddittorie circa l’ufficio di provenienza.
La polizza, quindi, non possiede i requisiti richiesti dal bando non essendo individuabile in alcun modo la persona fisica che ha rila-sciato il documento, e non essendo la sigla relazionabile al titolare di una qualche attribuzione di responsabilità nell’ambito dell’Impresa assicuratrice indicata nell’intestazione
Di Sonia Lazzini
Tratto dalla decisione numero 474 del 7 luglio 2011 pronunciata dal Consiglio di giustizia amministrativa siciliana
Con il secondo motivo l’appellante incidentale deduce che l’offerta di R.T.I. Ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in quanto corredata di una polizza fideiussoria priva di idonea sottoscrizione.
Anche questo mezzo è fondato.
In fatto, si precisa che la polizza presentata da R.T.I. Ricorrente reca in intestazione (oltre alla data, al numero e al logo “COMPAGNIA GARANTE”) il riferimento all’Agenzia n. 0200/B9; in calce alla stessa risulta invece apposto il timbro “Compagnia garante spa - Direzione di Milano” corredato da un segno di penna, in funzione di sigla, illeggibile.
Non è quindi dato conoscere quale articolazione della società assicurativa abbia rilasciato la fideiussione e soprattutto il nominativo del soggetto che ha sottoscritto la polizza.
Al riguardo si deve in primo luogo considerare che l'ordinamen-to predispone un sistema idoneo a garantire ai terzi la pubblicità in ordine ai reali poteri rappresentativi degli agenti di assicurazione.
Questi, in qualità di soggetti delegati all'esercizio dell'attività di assicurazione, sono in primo luogo soggetti all'obbligo di iscrizione nell'apposito albo previsto dall’art. 109 del codice delle assicurazioni private; inoltre, dall'art. 1903, primo comma, cod. civ. si evince che la procura rilasciata agli agenti di assicurazione deve essere pubblicata nel registro delle imprese.
Ne consegue - per pacifica giurisprudenza - che l’agente è abili-tato a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, solo ove siffatto potere di rappresentanza gli risulti espressamente con-ferito ovvero derivi da preposizione institoria per l'esercizio di una sede secondaria o di un ramo della impresa assicuratrice (art. 2203 e segg. cod. civ.).
Il conferimento di poteri rappresentativi nella delicata materia assicurativa è in sostanza assoggettato dalla legge a specifici adempi-menti pubblicitari: pertanto, l'interesse della stazione appaltante alla certezza in ordine alla provenienza della garanzia da un soggetto legit-timato a impegnare la società risulta tutelato solo se la polizza consen-te di identificare il soggetto - agente o preposto - che l’ha sottoscritta.
Nel caso in esame ciò, come si è visto, è impossibile sia perchè il documento in sostanza non è firmato, sia perchè lo stesso reca indi-cazioni contraddittorie circa l’ufficio di provenienza.
La polizza, quindi, non possiede i requisiti richiesti dal bando non essendo individuabile in alcun modo la persona fisica che ha rila-sciato il documento, e non essendo la sigla relazionabile al titolare di una qualche attribuzione di responsabilità nell’ambito dell’Impresa assicuratrice indicata nell’intestazione (cfr. C.G.A. n. 1423 del 2010)
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