Tratto dalla sentenza numero 1262 del 7 luglio 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
Con il ricorso in epigrafe la ditta ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara indetta dal Comune di Alezio per l’affidamento del servizio di igiene ambientale.
L’esclusione è dovuta al mancato inserimento della cauzione provvisoria nella busta “A” dell’offerta, erroneamente inserita invece, secondo quanto asserito nel ricorso introduttivo, nella busta “B” dell’offerta.
Nel corso del giudizio la gara è stata poi aggiudicata in via definitiva.
L’aggiudicazione definitiva non è stata impugnata.
Si sono costituiti il Comune e l’impresa aggiudicataria chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è improcedibile.
In materia di gare pubbliche è principio consolidato quello secondo il quale, in caso di impugnazione del provvedimento di esclusione da una gara d'appalto, è onere del soggetto escluso di impugnare la successiva aggiudicazione definitiva al fine di impedirne il consolidamento.
Tale onere non è stato assolto.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso proposto avverso l'esclusione dalla gara d'appalto per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre alcun vantaggio concreto dall'eventuale accoglimento del ricorso che, non facendo venire meno l'aggiudicazione definitiva, non potrebbe in ogni caso fargli conseguire il bene della vita ambito.
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