è evidente che la stazione appaltante avesse inteso ottenere la garanzia che lo specifico processo produttivo oggetto di gara fosse di qualità certificata, visto che non si vede quali garanzie per il cliente potesse invece fornire una certificazione di qualità riferita ad un oggetto diverso da quello su cui si incentrava la gara
una certificazione riferita ad un oggetto diverso non è in grado di assolvere la sua funzione di garantire il cliente che l’organizzazione aziendale è ispirata ad una serie di parametri di riferimento atti a garantire il cliente della qualità del processo finalizzato alla prestazione oggetto del contratto
DI Sonia Lazzini
Tratto dalla sentenza numero 390 del 14 luglio 2011 pronunciata dal Tar Abruzzo, l’ Aquila
Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale con cui la controinteressata ritiene che la ricorrente principale fosse sfornita di un requisito di partecipazione ed avrebbe dovuto essere pertanto esclusa dalla gara. Si deduce che la lex specialis prevedeva, tra tali requisiti, “il possesso di Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale conforme alla norma europea UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato…”, precisando ulteriormente che “in caso di ATI tale certificazione deve essere posseduta da ogni ditta del Raggruppamento”, con espressa previsione di esclusione in caso di incompletezza della documentazione richiesta.
Secondo la ricorrente incidentale, la certificazione prodotta dalle imprese costituenti l’ATI ricorrente principale sarebbe sì conforme alle suddette norme UNI EN ISO, ma tuttavia con oggetto diverso rispetto a quello di gara. Ed infatti la certificazione della capogruppo mandataria sarebbe relativa alla “erogazione di servizi di intermediazione, commercializzazione di rifiuti solidi urbani, pericolosi e non pericolosi, solidi e liquidi; erogazione di servizi e raccolta e trasporto rifiuti; bonifica siti inquinati e protezione ambientale su progetto del cliente”, priva quindi di ogni riferimento alle attività di costruzione e gestione di discariche di rifiuti; mentre quella di una delle mandanti sarebbe riferita alla “costruzione di reti di teleriscaldamento, gas acquedotti, fognature e bonifiche ambientali e discariche. Gestione e manutenzione di impianti tecnologici in genere, gestione calore e sevizio di energia, gestione impianti termici”, tale quindi da comprendere la costruzione, ma non la gestione di discariche, ed infine quella dell’altra mandante sarebbe certificazione ISO 14001:2004 e non UNI ES ISO 9001:2000 richiesta dal bando.
Su quest’ultimo punto la ricorrente principale ha dedotto in memoria che, in realtà, anche quest’ultima mandante è in possesso della certificazione di qualità richiesta dal bando. Di tale circostanza ha dato atto la ricorrente incidentale nella memoria depositata il 23 maggio 2011, ribadendo tuttavia che anche tale certificazione si riferisce ad oggetto diverso da quello di gara.
3. Avendo il bando richiesto che le certificazioni di qualità devono essere possedute da tutte le componenti dell’ATI, la questione principale attiene alla verifica se le stesse dovessero o meno inerire all’oggetto della gara, vale a dire alla costruzione e gestione di discarica di rifiuti.
Sostiene in contrario la ricorrente principale che il bando di gara non contiene alcuna specificazione riguardo al rapporto tra la certificazione e l’oggetto della gara, e ciò in linea con il carattere della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 che attiene all’organizzazione dell’azienda con previsione di una serie di parametri a garanzia della qualità dei processi nell’interesse dei clienti, precisando in proposito l’art. 4 DPR 34/2000 (ora art. 63 DPR 207/2010) che i medesimi “si intendono riferiti agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”, richiamando sul punto l’ampia e consolidata giurisprudenza secondo cui l’applicabilità delle norme relative a tale certificazione “prescinde dalla dimensione o dal settore di attività, e le stesse definiscono principi generici che l’organizzazione deve seguire in funzione della soddisfazione dei clienti, ma non i requisiti intrinseci dei prodotti, sicché tale certificazione è idonea a fornire un’ulteriore prova dell’impegno dell’organizzazione a garanzia dell’orientamento verso la soddisfazione del cliente ed il correlativo miglioramento continuo”. Da tali principi ne deduce che “non si vede come si possa sostenere che tale certificato debba essere, nonostante il silenzio del bando, riferito a determinati settori o servizi non concernenti l’oggetto dell’appalto. Esso, invero, non può essere circoscritto a nessuna tipologia di settore”, cosicché “non sarebbe neppure plausibile prevedere la certificazione ISO 9001:2001 limitatamente a settori di attività ovvero escludere alcuni settori o processi aziendali visto che i requisiti esaminati hanno una valenza generale e garantiscono un complesso globale e completo di certificazione”, mentre lo specifico requisito da possedere in relazione all’oggetto dell’appalto sarebbe l’attestazione SOA relativa alla qualificazione per categoria e classifica richiesta dal bando di gara e debitamente posseduta (mem. dep. 5 marzo 2011; concetti ribaditi nella memoria dep. 21 maggio 2011 e nella memoria di replica dep. 28 maggio 2011).
Il collegio osserva in proposito che la suddetta valenza generale in riferimento all’intero processo aziendale non elimina la circostanza che la certificazione prodotta è comunque riferita ad una determinata attività. Riguardo alla mandante la conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2000 è infatti riferita “per i seguenti servizi/processi/prodotti” (segue l’elencazione già riportata) ed analoga dicitura compare sulla certificazione della mandataria e dell’altra mandante, il che evidenzia che l’attestazione di qualità non è riferita a qualsiasi processo produttivo l’impresa sia abilitata a porre in essere, ma unicamente a quelli specificati, per cui sembra innegabile che, per ciascuna delle imprese che compongono il raggruppamento, non risulta certificata la qualità del processo in relazione alle attività di costruzione e gestione di discariche ai quali si riferisce la gara in parola.
D’altra parte, mentre la certificazione relativa ad Edra Ambiente precisa che la stessa “si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del DPR 25 gennaio 2000 n. 34”, il certificato prodotto da Ecologica Ricorrente non contiene invece alcun riferimento ad attestazione ex art. 4 DPR 34/2000 richiamato dalla difesa della ricorrente principale, il che non consente di riferire, perlomeno per quest’ultima impresa, la certificazione agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, secondo quanto da ultimo precisato dall’art. 63 DPR 207 del 2010.
Né la questione che pone la ricorrente principale sulla mancata precisazione nella lex specialis della obbligatoria inerenza della certificazione di qualità all’oggetto della gara non sembra al collegio dirimente.
E’ infatti condivisibile quanto osservato dalla ricorrente incidentale, secondo cui -trattandosi di uno specifico requisito di partecipazione, e quindi richiesto a pena di esclusione (per di più a ciascuna impresa dell’ATI), è evidente che la stazione appaltante avesse inteso ottenere la garanzia che lo specifico processo produttivo oggetto di gara fosse di qualità certificata, visto che non si vede quali garanzie per il cliente potesse invece fornire una certificazione di qualità riferita ad un oggetto diverso da quello su cui si incentrava la gara. Come richiamato nel ricorso incidentale “la funzione della certificazione di qualità è quella di attestare la capacità tecnica del concorrente in relazione alle prestazioni che sarà chiamato a svolgere in esecuzione del contratto. Ne consegue che, per poter assolvere la descritta funzione, la certificazione di qualità presentata dal concorrente deve concernere lo specifico oggetto dell’appalto” (TAR Piemonte, sez. I, 5 novembre 2010, n. 4083). Osservazioni che non sono superate dalla difesa della ricorrente principale che ricorda come nella fattispecie decisa dalla sentenza richiamata era la stessa legge di gara a richiedere che la certificazione dovesse essere “relativa all’oggetto dell’appalto”, precisazione che invece non compare nella fattispecie in esame. E’ infatti condivisibile quanto già osservato nella decisione richiamata che tale precisazione è comunque superflua, tenuto conto che una certificazione riferita ad un oggetto diverso non è in grado di assolvere la sua funzione di garantire il cliente che l’organizzazione aziendale è ispirata ad una serie di parametri di riferimento atti a garantire il cliente della qualità del processo finalizzato alla prestazione oggetto del contratto.
Il ricorso incidentale è quindi fondato, dal che consegue la necessaria esclusione dalla gara dell’ATI ricorrente principale
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